ESAME DIPLOMA 2022.
AMMISSIONE ESAME
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c), sub i. e sub ii., sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
La sessione d’Esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano, che sarà predisposta su base nazionale.
COMMISSIONE composta: PRESIDENTE ESTERNO e dai docenti interni .
DUE PROVE SCRITTE E ORALE.
22 GIUGNO 2022 PRIMA PROVA.ITALIANO CON TRE DIVERSE TIPOLOGIE:
sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
QUI ESEMPIO SCRITTO ITALIANO
CLICCARE QUI tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.
La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
23 GIUGNO 2022 SECONDA PROVA SCRITTA : avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Ad esempio, Lingua e cultura latina per il Liceo classico, Matematica per lo Scientifico, Economia aziendale per l’Istituto Tecnico, Settore economico, Indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, Igiene e cultura medico-sanitaria per l’Istituto Professionale, Settore Servizi, Indirizzo “Servizi socio-sanitari”
La prova è predisposta dalle singole commissioni d'esame (docenti interni) per consentire una maggiore aderenza a quanto effettivamente svolto dalla classe tenendo conto del percorso svolto dagli studenti in questi anni di pandemia.
Entro il prossimo 22 giugno i docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che fanno parte delle commissioni d’Esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce. Lo faranno sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe.
Tra queste proposte sarà sorteggiata, il giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. Se nella scuola è presente una sola classe di un determinato indirizzo, le tre proposte di tracce saranno elaborate dalla sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina oggetto della seconda prova.
La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.
QUI LE MATERIE SECONDA PROVA:
Quanto alle materie oggetto della seconda prova, queste le discipline indicate:
Licei:
- classico: Latino;
- scientifico: Matematica;
- linguistico: Lingua e cultura straniera ;
- artistico: diverso a seconda dell’indirizzo;
- scienze umane: scienze umane;
- scienze umane opzione economico sociale: diritto ed economia politica;
- liceo musicale e coreutico: teoria, analisi e composizione
Istituti tecnici:
- amministrazione, finanza e marketing: economia aziendale;
- relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geo-politica;
- meccanica, meccatronica ed energia: impianti energetici, disegno e progettazione;
- indirizzo turistico: discipline turistiche e aziendali;
- trasporti e logistica: logistica;
- elettronica ed elettrotecnica: elettronica ed elettrotecnica;
- informatica e telecomunicazioni: informatica e sistemi e reti;
- agrario: trasformazione dei prodotti;
- moda: ideazione e progettazione prodotti;
- grafica e comunicazione: progettazione multimediale
Istituti professionali:
- agricoltura: economia agraria e dello sviluppo territoriale;
- servizi socio sanitari: igiene e cultura medico-sanitaria;
- alberghiero/ enogastronomia: scienza e cultura dell’alimentazione;
- accoglienza turistica: diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva;
- servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali
ORALE COLLOQUIO:
si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica.
Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. La Commissione sarà composta da sei commissari interni e un Presidente esterno.
Per il colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.
ENTRO 15 MAGGIO 2022 IL CONSIGLIO CLASSE ELABORERA' IL DOCUMENTO CON IL PERCORSO FORMATIVO FATTO DAGLI STUDENTI, GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI E GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI, PONENDO ATTENZIONE ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA.
Articolo 10
(Documento del consiglio di classe)
1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017,
un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo,
i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla
predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline
coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il
documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento
di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento
possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate
durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente
effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021
e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del
consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione
scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.
5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., il documento
del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai
tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi
raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico
riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto
professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della
relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva
del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni,
ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.
6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto
direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai
mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione
adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
con specifico riferimento al colloquio
LA VALUTAZIONE FINALE:
La valutazione finale resta in centesimi.
Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti.
Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti,
alla seconda prova fino a 10,
al colloquio fino a 25.
Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove.
LE PROVE INVALSI, svolte durante l'anno NON COSTITUIRANNO REQUISITO DI ACCESSO ALLE PROVE
DECRETO N. 65 DEL 14 MARZO 2022
PER CHI HA LEGGE 104
Articolo 24
(Esame dei candidati con disabilità)
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3.
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia
delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto
all’interno del piano educativo individualizzato (PEI)
2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti
sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento del colloquio in modalità telematica
ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame orale in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di
esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria,
all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
3. Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo
del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle
prove equipollenti.
4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la sottocommissione può avvalersi del
supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il
docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati
dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe,
acquisito il parere della sottocommissione.
5. I testi della prima prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole
che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si
possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla
trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola,
autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso
dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti, i testi della prima prova scritta sono trasmessi
in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia,
dimensione del carattere e impostazione interlinea.
6. Per la prima prova scritta per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi
eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato,
tramite l’USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille,
va ritirato presso l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente
comunicate. In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione
anche alla Struttura tecnica esami di Stato via e-mail (segr.servizioisp@istruzione.it).
7. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte
del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di
norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
8. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e
la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione, in base alla
deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non
partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo
di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame
non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio
conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di
valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un
credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale
dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11
PER DSA
Articolo 25
(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre
2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di
classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti
dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove
scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati
in formati “mp3”.
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può
prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M.
n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte.
Per i
candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo
su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle
condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di
istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e
la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017,
hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e
straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato
sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie,
finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d.
lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato
solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro
elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d. lgs.
62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte
ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda
prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.
La
commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente
articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato
allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo,
purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali
sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti
che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma
conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta
menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera
PER BES
Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal
consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico
personalizzato.
Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre
è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno. Gli
studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma
conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.