Vi postiamo il link riguardo Ordinanza Ministeriale relativa agli esami di stato (5 superiore) anno scolastico 2016/2017
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Per i DSA Leggete bene art. 23 sono esattamente 4 punti
Art.23
Esame dei candidati con DSA e BES
1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R.
n. 122/2009 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate
al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal
consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive,
adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento
(DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate
nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio
di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al D.P.R. n. 323/1998 il Piano
Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo
5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione
e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono
adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento
delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti
dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi
dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto,
essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel
caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano
ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la
validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate
a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento
delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi
per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena
comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità
con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare
un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati
che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del
testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere
tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con
particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare ri-
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ferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri
valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Gli studenti che
sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente
comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore .2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. Per la pubblicazione delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo 22.
3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore .
4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 41 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
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