domenica 26 novembre 2023

IMPORTANTE DIFFERENZA TRA ESONERO E DISPENSA.

 TRA ESONERO DISPENSA. ATTENZIONE


ENTRAMBI DECIDE SPECIALISTA NELLA DIAGNOSI.

ESONERO NON FANNO PROPRIO LA MATERIA NON OTTENGONO DIPLOMA.
DISPENDA FA LA LINGUA SOLO ORALE OTTIENE DIPLOMA
decreto ministeriale n.5669 12 luglio 2011
comma 5 dispensa.
Comma 6
Qui sotto LEGGETE
L'articolo 5 comma 2 lettera c), in relazione alle lingue straniere, prevede:
per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
E' possibile, pertanto, non solo fare ricorso a strumenti compensativi (ad esempio sintesi vocali, uso del PC…) ma anche all'esonero dall'insegnamento.
Quanto previsto dalla legge n. 170/2010 è stato poi declinato dal DM attuativo previsto dall'articolo 7 della medesima legge, ossia il decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011.
All'articolo 4 comma 5 del DM, leggiamo che l’adozione delle misure dispensative si propone la finalità di evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti coinvolti dal disturbo e che le misure dispensative, come quelle compensative, sono esplicitate nel Piano Didattico Personalizzato (articolo 5).
Quanto alle lingue straniere, il DM ne parla all'articolo 6 commi 4, 5 e 6, che prevedono il ricorso a strumenti compensativi, a misure dispensative e, nei casi più gravi, all'esonero.
Il comma 4 predispone il ricorso a qualsiasi strategia didattica utile a consentire agli alunni con DSA l'apprendimento delle lingue straniere, adottando strumenti compensativi e prediligendo l'espressione orale; prescrive, inoltre, di proporre e valutare le prove scritte, secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse al disturbo.
Il comma 5 prevede la possibilità di dispensare gli allievi con DSA dalle prove scritte in lingua straniera, sia nel corso dell'anno scolastico sia in sede di esami di Stato, in presenza delle seguenti condizioni:
certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;
approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).
Nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, leggiamo ancora al comma 5, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive di quelle scritte, sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
I candidati con DSA, dispensati dalle prove scritte, che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o all’università.
Il comma 6, infine, in casi particolarmente gravi anche in comorbilità con altri disturbi o patologie certificate, prevede l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, che avviene previa richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe.
L'alunno esonerato seguirà un piano didattico differenziato e, in sede di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, svolgerà prove differenziate coerenti con il programma svolto; in tal caso NON CONSEGUIRA' IL DIPLOMA ma l'attestazione previta dal'articolo 13 del DPR n. 323/98:

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venerdì 17 novembre 2023

NUOVO OPUSCOLO GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PRIVACY DEL 2023 - USO DI REGISTRARE LEZIONI.

 PUBBLICHIAMO L'OPUSCOLO COMPLETO DEL GARANTE PRIVACY 2023.


QUI PER SCARICARLO COMPLETAMENTE


LE PAGINE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE SONO DA PAG. 40 E PAG. 41.

REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE E STRUMENTI

COMPENSATIVI E DISPENSATIVI

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi

personali, ad es. per motivi di studio individuale,

compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al

riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su

Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone

coinvolte nella registrazione (docenti, famiglie, studenti, altro

personale) e ottenere il loro consenso.

Non è invece ammessa la videoregistrazione della lezione in cui

si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si

utilizzino piattaforme per la didattica a distanza. L’utilizzo delle

piattaforme deve essere, infatti, funzionale a ricreare lo “spazio

virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e

gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in

presenza.

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere

di regolamentare diversamente o anche di inibire l’utilizzo di

telefonini e altri strumenti che siano in grado di registrare

immagini e voci.

In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti

con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), o altre specifiche

patologie, di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore

flessibilità didattica (come il registratore, il computer, il tablet, lo

smartphone, etc.) di volta in volta previsti nei piani didattici

personalizzati che li riguardano.


martedì 24 ottobre 2023

INVALSI 2024 DATE E INDICAZIONI PER BES 104 E DSA LEGGE 170

 




La classificazione del MIUR per i BES

Il quadro normativo è stato meglio definito con la Legge n. 170/2010 sulle Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e con la successiva Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sugli Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.

Il MIUR ha identificato diverse tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali e li ha suddivisi in tre categorie:

  1. Alunni con disabilità, che viene certificata ai sensi della Legge n. 104/1992
  2. Alunni con disturbi evolutivi specifici, divisi in
    • DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che vengono certificati ai sensi della Legge n. 170/2010
    • altri disturbi evolutivi: Deficit del Linguaggio; Deficit delle Abilità Non Verbali; Deficit della Coordinazione Motoria o disprassia; l’ADHD – Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività; Funzionamento Intellettivo Limite o borderline; Disturbo dello Spettro Autistico lieve; Disturbi d’Ansia; Disturbi dell’Umore; Disturbo Oppositivo/Provocatorio
  3. Alunni con svantaggio socio-economico, culturale, linguistico o con disagio comportamentale/relazionale. 

    Come funziona per le Prove INVALSI?

    La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle delle Prove INVALSI per gli studenti con BES è il D.Lgs. 62/2017, che prevede però delle eccezioni solo per gli studenti con certificazioni riconosciute ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010.

    Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative, gli studenti con:

    1. disabilità certificata
    2. certificazione di DSA

    Svolgono le Prove nella modalità canonica gli alunni con:

    1. altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA. Alcuni di questi disturbi si presentano spesso in comorbilità con disabilità o DSA: in questi casi, in presenza di una certificazione si possono avere misure compensative o dispensative
    2. svantaggio socio-economico, culturale, linguistico
    3. disagio comportamentale/relazionale

    Le eccezioni consistono nell’esonerare lo studente dallo svolgimento di una o più Prove (misure dispensative) o nel fornirgli tempo aggiuntivo e degli strumenti che ne facilitino lo svolgimento (misure compensative), in base a quanto è previsto nel suo PDP – Piano Didattico Personalizzato o nel suo PEI – Piano Educativo Personalizzato.

    Le Prove INVALSI per i BES con disabilità certificata

    Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato.

    In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.

    Nel caso il PEI lo preveda l’alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative:

    • tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
    • donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
    • calcolatrice e/o dizionario
    • ingrandimento
    • adattamento prova per alunni sordi
    • Braille – per Italiano e Matematica

    Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure dispensative:

    • esonero da una o più Prove INVALSI
    • esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese

    Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione.

    Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate non ricevono la descrizione dei livelli di apprendimento al termine del primo e del secondo ciclo di studi da parte dell’INVALSI.

    Le Prove INVALSI per gli alunni con certificazione di DSA

    Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.

    In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l’ausilio di misure compensative quali:

    • tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
    • dizionario e/o calcolatrice
    • donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia

    Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall’insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera Prova nazionale.

    Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.



Le Prove INVALSI della Primaria

Gli studenti classe 2 e 5 elementare svolgono le Prove INVALSI 2024 nelle seguenti date:

  • Prova di Italiano il 7 maggio (sessione di recupero 14 maggio)
  • Prova di Matematica il 9 maggio (sessione di recupero 16 maggio)
  • Prova di Inglese (grado 5) il 6 maggio (sessione di recupero 13 maggio)

La Scuola primaria continua a partecipare alla rilevazione con Prove nella modalità carta-matita, in giornate specifiche per ogni singola disciplina. 

La Prova di Inglese riguarda solo gli alunni delle classi quinte

 le Prove di Italiano e di Matematica riguardano entrambi i gradi scolastici. 

Solo gli allievi delle classi campione del grado 2, al termine della Prova di Italiano, svolgono anche la Prova di Lettura a tempo (2 minuti).


Le Prove INVALSI in terza media

Gli studenti 3 media svolgono le Prove INVALSI 2024 dal 4 al 30 aprile.

Le Prove INVALSI della seconda superiore

Anche per questo grado scolastico sia le classi campione sia quelle non campione svolgono le prove in una finestra temporale stabilita dall’Istituto.

Gli studenti del grado 10 svolgono le Prove INVALSI 2024 dal 13 al 31 maggio.

 

Le Prove INVALSI 5 superiore

Gli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di secondo grado svolgono le Prove INVALSI 2024 dall’1 al 27 marzo.

Le scuole possono scegliere in autonomia le giornate per far svolgere le Prove agli allievi delle classi non campione, in una finestra temporale indicata dall’INVALSI all’interno del periodo di somministrazione, definito a livello nazionale.

Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 1, 4, 5 e 6 marzo 2024.

La sessione suppletiva, in cui svolgono le Prove anche i Privatisti, va dal 27 maggio al 6 giugno 2024.