Oggi sono uscite le ordinanze relative agli esami, valutazione ecc.
ORDINANZA N. 9 ESAME TERZA MEDIA. INDICAZIONE ELABORATO ESECUZIONE ECC
ORDINANZA N. 10 ESAME DIPLOMA 5 SUPERIORE
ESAME MATURITA CREDITI SCOLASTICI TABELLA
sabato 16 maggio 2020
ORDINANZA N. 9 DEL 16 MAGGIO 2020 ESAME TERZA MEDIA. ORDINANZA N. 10 ESAME DIPLOMA 2020 5 SUPERIORE
DECRETO ESAMI STATO 2020
E' uscito oggi il decreto per esame stato 2020.
INIZIERANNO IL 17 GIUGNO ORE 8,30 (ESAME ORALE IN PRESENZA, ALUNNI DICHIARERANNO CHE NON HANNO AVUTO CONTATTI CON PERSONE CONTAGGIATE, CHE NON HANNO AVUTO IL VIRUS, DOVRANNO PROVARE LA TEMPERATURA ED ARRIVARE 15 MINUTI PRIMA DELL'ESAME ORALE, ORARIO CHE SARA' ESPOSTO NEI SITI DELLE SCUOLE)
IL 15 GIUGNO 2020 ORE 8,30 SI RITROVERANNO PRESIDENTI E COMMISSARI PER ESTRAZIONE LETTERA, VISIONERANNO DOCUMENTI RISERVATI CREATI ENTRO IL 30 MAGGIO 2020
CREDITI SONO CAMBIATI
3 ANNO MASSIMO PUNTI 18
4 ANNO MASSIMO PUNTI 20
5 ANNO MASSIMO PUNTI 22
GRIGLIE VALUTAZIONE QUI ALLEGATO
PROVA ESAME ORALE SONO 5 PUNTI:
ATTENZIONE ART. 20 PER DSA.
Articolo 20 (Esame dei candidati con DSA)
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2. La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
4. I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del Decreto legislativo, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
QUI ORDINANZA COMPLETA
domenica 10 maggio 2020
REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER STRUMENTI TECNOLOGICI
La Regione Lombardia ha approvato un contributo straordinario pari a 80% delle spese sostenute dalle famiglie fino ad un massimo di 500 euro per l'acquisto di strumenti tecnologici idonei alla didattica online (quindi computer fisso o portatile o tablet con videocamera e microfono) per il figlio/i con obbligo scolastico (quindi dai 6 ai 16 anni).
REGIONE LOMBARDIA PACCHETTO FAMIGLIA (CLICCATE QUI MODULI E RISPOSTE)
giovedì 9 aprile 2020
GAZZETTA UFFICIALE DECRETO N. 22 DEL 08 APRILE 2020 ENTRA IN VIGORE IN DATA 09 APRILE 2020 RIGUARDO ESAMI TERZA MEDIA QUINTA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO
SE TORNANO A SCUOLA PRIMA DEL 18 MAGGIO
ESAMI TERZA MEDIA SI SVOLGONO COME ALTRI ANNI.
prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente
appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidenteesterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo diistruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agliarticoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della
valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati
esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo
n. 62 del 2017;
Misure urgenti per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e
delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque
entro la data del 15 settembre 2020, nonche' degli aspetti
procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni,
assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse
previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza
sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta'
assunzionali disponibili;
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione
dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune
graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e
successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per
l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti
graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9
agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive
modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie
definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche
diverse e per classi di concorso affini, in applicazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui
al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a
quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1,
sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche
in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi
dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come
determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo
restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita'
del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione
del contagio.
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate
nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il
conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico
2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano
valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i
relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno 2015,
e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di
inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto
2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di
specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per
spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno
scolastico 2021/2022.
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale
docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,
le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel
caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate
entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso
dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui
all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
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