martedì 19 ottobre 2010

E' LEGGE N. 170 DEL 08.10.10 ENTRERA' IN VIGORE DAL 02.11.10

Nuove norme in materia di dissturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
gazzetta ufficiale n.244 del 18/10/2010
entrera' in vigore il 2 novembre 2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

QUI LA LEGGE:
Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica.

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.


Art. 2 - Finalita'

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita':
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita';
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale.


Art. 3 - Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita' di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficolta', la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita' non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.


Art. 4 - Formazione nella scuola

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacita' di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.


Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita' didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche' misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita' dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari.


Art. 6 - Misure per i familiari

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attivita' scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalita' di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 7 - Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attivita' di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalita' di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


Art. 8 - Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche' alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.


Art. 9 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 ottobre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

ARTICOLO TUTTO SCUOLA

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mercoledì 29 settembre 2010

29.09.10 0RE 15,58 APPROVATA LEGGE NAZIONALE PER LA DISLESSIA

CIAO A TUTTI.
SONO LIETA DI INFORMARVI CHE OGGI E' STATA APPROVATA LA LEGGE NAZIONALE PER LA DISLESSIA. DOPO DIECI ANNI. È FINALMENTE LEGGE DELLO STATO.

QUI L'AI

AID FORNISCE IL TESTO DI LEGGE E COMMENTO DELLA PRESIDENTE
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giovedì 16 settembre 2010

FILMATO DSA DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

VI INSERISCO QUESTO VIDEO CREATO DAL DOTT. DANIELE ZANONI PER SPIEGARE CHE COS'E' LA DSA
VIDEO

lunedì 6 settembre 2010

INIZIO ANNO SCOLASTICO - COME PROCEDERE E COSA FARE

ECCO L'ELENCO PER AGEVOLARE L'ORGANIZZAZIONE COSI' POTETE STAMPARLO E ADATTARLO ALLE VOSTRE ESIGENZE

A casa e a scuola

1) Controllare di aver fatto tutti i compiti delle vacanze.
2) Controllare se hanno dato le insegnanti la lista delle cose da comprare e se abbiamo preso tutto (es. matite particolari, compassi ecc.)
3) Se la scuola non dà già il diario. Cercare di comprare un diario dove ci sia abbastanza spazio per scrivere i compiti. Quando arriva l’orario scolastico definitivo scrivere nelle settimane successive le materie in rosso lasciando spazio tra una e l’altra in modo che il ragazzo possa scrivere e non fare confusione quando dicono segnate per la settimana prossima
4) Controllare tutti i cd dei libri digitali, se sono arrivati dalla Biblioaid,se ci sono tutti gli allegati come il libro.
I libri scolastici facendo richiesta si possono avere anche in formato digitale si deve comunque aver acquistato i libri cartacei.
Per la richiesta di libri digitali questo è il sito http://www.biblioaid.it
Fate richiesta vi invieranno poi password e utente in modo da potrete accedere alla lista delle case editrici e dei relativi titoli di libri.
Verranno inviati a casa.
Questo serve per poter usare un sintetizzatore vocale (balbolka gratuito oppure Carlo II a pagamento se lo avete dell'Anastasis)
Se non sapete come fare a scaricare un sintetizzatore vocale (trovate anche qui nel blog sotto sintetizzatore vocale) con € 7,00 in più potete richiedere direttamente un cd alla biblioaid dove hanno inserito alcuni programmi per dislessici gratuiti 5) Se manca qualche titolo o casa editrice in quanto non risulta nella lista dei libri della BIBLIOAID controllare quale è la casa editrice contattarla mandando una email, aspettare qualche giorno se no telefonare.
6) Riordinare il pc, eliminando tutti i file che non centrano, caricare dizionari digitali delle varie lingue.
7) Creare cartelle per ogni materia suddivise tra studio, scritto.
8) Quelle dell’anno precedente metterle in una cartelletta a parte in modo da poter rivedere se ha bisogno di ripassare qualcosa.
9) Caricare o modificare il programma per registrare i voti, in modo da avere già la media per ogni materia. (questo programma è gratuito e lo potete trovare direttamente nel blog cercate nell'etichette AIUTO ALLO STUDIO)
10) Se si ha quaderni fatti da noi con gli aiuti sistemarlo esempio può essere il “Quadernino di Milli di italiano o matematica” oppure il libro
Del Melograno ci sono anche:
ATLANTE DI GEOMETRIA(un libricino con tutte le formule di geometria)
SPAGNOLO IN REGOLE (grammatica ecc. di spagnolo)
I LOVE ENGLISH 1 (inglese per elementari e inizio medie)
Dislessia: strumenti compensativiA cura della Associazione Italiana Dislessia
11) Far ripassare il tutto per le verifiche di rientro tramite giochi on line.
12) Controllare gli argomenti che tratteranno durante l’anno, in modo da preparare schemi.
13) Organizzarsi per ogni giorno. Su come aiutarli nell’organizzazione dei compiti. Tipo creare un foglio xls con giorni dove si inseriranno le materie e dividere lo studio dallo scritto.
14) Creare sempre un foglio xls con le materie in colori diverse in modo che possa preparare lo zaino di scuola da solo.
15) Per chi è disgrafico usa i quaderni Erickson ed è in prima media. Può durante le vacanze prepararli così eliminare le graffette, tagliarli mettere lo scoth e bucarli inserirli nei quaderni ad anelli. Lo scotch fa in modo che non si strappino, questo fa sentire i ragazzi come gli altri e non diversi perchè avranno i quaderni come gli altri.
Per capire di cosa si tratta andate nel blog su DISGRAFIA

QUESTI PUNTI SONO COSA FARE CON LA SCUOLA:
16) Prevediamo delle new entry tra i prof, quindi preparare la solita documentazione (circolari, copie diagnosi e relative dispense utili da far avere a scuola ai novelli arrivati) chiedere al piu' presto un colloquio.
Protocollare in segreteria la diagnosi se non si è già fatta (ricordarsi di avere una recente quando si cambia istituto scolastico oppure quando nell'anno scolastico si deve affrontare gli esami di stato = esami terza media e diploma)
18)Richiedere con una lettera i documenti amministrativi e i verbali interclasse (esempi di lettera li trovate in DIAMOCI UNA MANO opuscolo da scaricare qui nel blog)
19)Richiedere ai professori di compilare il PEP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) Gli insegnanti o professori devono compilare per ogni materia e specificare che tipo di strumento compensativo daranno al ragazzo durante l'anno scolastico. Una volta che sarà compilato vi daranno una copia se no richiedetela.
L'originale sarà inserita nella cartella personale del ragazzo insieme alla diagnosi protocollata.
Importante che gli strumenti compensativi siano utilizzati durante l'anno scolastico.
20) Per chi come percepisce l'indennita' di frequenza, con la riapertura della scuola occorre richiedere in segreteria il certificato di frequenza e trasmetterlo all'Inps, insieme al foglio se frequenta un centro di logopedia,se no è sufficiente il certifica di frequenza della scuola.

QUESTI PUNTI DELLA SCUOLA SONO IMPORTANTI in caso che ci siano problemi durante l'anno tra rapporti genitori, alunni, insegnanti e in vista degli esami in modo che il presidente delle commissione d'esame sappia e venga visualizzata la cartella personalizzata del ragazzo e che il ragazzo possa usare gli strumenti compensativi che ha adoperato durante l'anno.
In caso di bocciatura e ricorso al tar (senza protocollare la diagnosi e senza richiedere i propri diritti non si potrà in nessun modo avere i propri diritti)