Documentazione e trasparenza
- Documento del consiglio di classe: Pubblicato entro il 15 maggio (ART. 10 ORDINANZA), con PECUP, PCTO, e CLIL.
- Accesso agli atti: Regolato dalla legge 241/1990.
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO CLASSE ART. 10
1. Entro il 15 maggio 2025 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, co. 1, del d. lgs. 62/2017, un
documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio
di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Per le discipline coinvolte sono
altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di
valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i
corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica
(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Per le classi o gli studenti che hanno
partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello, per il conseguimento del titolo conclusivo
dell’istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene dettagliata relazione al fine di informare
la commissione sulla peculiarità di tali percorsi.
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento
possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante
l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle
attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica, nonché alla
partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del
documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la
componente studentesca e quella dei genitori.
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del
consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione
scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.
5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., il documento del
consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi
del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti
ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.
Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono
assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa
che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati
detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in
cui si suddivide la classe.
6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub
ii., il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall’istituzione formativa, fa
riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo,
nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento
delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.
LEGGE 104,- LEGGE 170 DSA - BES (ART. 24- 25)
LEGGE 104 ART. 24
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3.
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove
d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del
piano educativo individualizzato (PEI).
2. Ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista
per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi
educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione
in esso previste.
3. Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del
secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove
equipollenti.
4. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione/classe può
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.
Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati
dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe,
acquisito il parere della commissione/classe.
5. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi
siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille
si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla
trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola,
autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività
scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia,
dimensione del carattere e impostazione interlinea.
6. Per le prove scritte per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali,
debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’USR di
riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso
l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.
7. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte
del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte non possono di
norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In
casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio
di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo
svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni. Il colloquio dei candidati con
disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 62 del 2017.
A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano
educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.
8. Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia
di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla
deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non
partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo
di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.
Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà
a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in
alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non
equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale
riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme
alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione
positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico
sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
DSA LEGGE 170 - BES (ARTICOLO 25)
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo
quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2. La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di
classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame,
i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e
possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati
possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato “mp3”. Per
la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con
quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un
proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale,
la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che
sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il
diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego
degli strumenti compensativi.
3. Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia
di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e,
che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate
coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio
dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati,
il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei
tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli
studenti della classe di riferimento.
5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017,
hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua
straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta,
sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base
della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità
e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova
scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del
punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi
previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle
condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di
classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato.
Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo
degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti
funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli
studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma
conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Prove differenziate e disabilità
- Candidati con disabilità: Prove equipollenti o non equipollenti in base al PEI.
- Strumenti compensativi: Uso di Braille, sintesi vocale, tempi aggiuntivi.
- DSA: Prove con strumenti compensativi (es. mappe concettuali), ma senza menzione sul diploma.
Sessioni suppletive e straordinarie
- Suppletiva: Per assenze giustificate (2-3 luglio 2025).
- Straordinaria: In casi eccezionali (es. ricovero prolungato).
Pubblicazione risultati e diploma
- Esiti: Pubblicati su registro elettronico e tabelloni entro 2 giorni dalla fine dei colloqui.
- Curriculum dello studente: Allegato al diploma, con tracciamento di PCTO e competenze.