domenica 18 novembre 2012

DIAGNOSI ACCORDO STATO E REGIONE LOMBARDIA


15 novembre 2012
Comunicato dell'Associazione Agiad
" LA NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO"
A cura di Dot.sa Elisa Spada, membro del Comitato Scientifico AGIAD

A chiarimento della normativa vigente in Regione Lombardia, in materia di diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento, trasmettiamo un documento riepilogativo che mette in evidenza I punti salienti e i criteri sino ad ora stabiliti a livello Nazionale e poi regionale, ai quali devono rispondere le diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento.


  •  La Legge Nazionale n° 170 / 2010 ha riconosciuto dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia quali Disturbi Specifici dell’Apprendimento, definendone con precisione caratteristiche, modalità e ambiti di intervento della scuola e dei professionisti e strutture specialistiche sanitarie.
In particolare, in tema di diagnosi, il testo di legge così riporta:
<<La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.
Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.>>

  • Successivamente, il documento di accordo Stato – Regioni del 25 Luglio 2012 ha specificato quanto segue:
Art. 1 comma 1<<[…] convengono e raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall’articolo 3 comma 2 della legge 170/ 2010 e in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.>>

Art 1 comma 4<<Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, e comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell’iter diagnostico superi i sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, le Regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l’accreditamento di ulteriori soggetti privati ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 comma 1 della legge170/2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>>

  •  In tal senso, la Regione Lombardia, con la nota del 05 Luglio 2011 precisa che, in ambito regionale:
<<si precisa che la diagnosi di DSA può essere effettuata:
-dalle UONPIA delle strutture pubbliche e private accreditate
-in alternativa da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico gli utenti>>
In particolare, la nota precisa che in entrambi i casi, per la diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento sono necessari:
<<- i="i">la presenza di una equipe multiprofessionale con competenze specifiche, che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapista del linguaggio
-l’utilizzo per la valutazione della testistica validata e standardizzata indicata dalla Consensus Conference, esplorando le necessarie competenze cognitive, psicologiche, neurologiche, sensoriali e neurospicologiche>>

La nota regionale apre di fatto alla diagnosi privata effettuata da una equipe multidisciplinare che segua le linee guida emanate dalla Consensus Conference. Tale indicazione è rivolta anche alle Strutture sanitarie e accreditate.
A seguito dell’emanazione della nota regionale, Regione Lombardia ha fornito maggiori specificazioni rispetto a quanto disposto.

  •  Nella giornata di studio promossa il 07 Ottobre 2011 da AIRIPA- Lombardia è stato specificato che:
-  Le diagnosi rilasciate da strutture private sono riconosciute egualmente valide rispetto a quelle di servizi pubblici, e non è dunque necessaria alcuna procedura di verifica da parte delle UONPIA su diagnosi di privati. Saranno invece previsti controlli a campione , per verificarne la conformità rispetto alle indicazioni della Consensus Conference
-  La necessità della partecipazione delle tre figure professionali al momento diagnostico non è assoluta e va meglio definita nelle condizioni e nelle modalità.

  •  Successivamente, Regione Lombardia ha indetto un GAT Gruppo di Approfondimento Tecnico sulle diagnosi di DSA, a cui hanno partecipato anche SINPIA, OPL, AIRIPA e l’Ufficio Scolastico Regionale.
Le conclusioni del Gruppo di Approfondimento Tecnico, di cui si aspetta ancora documento finale, rimandano alla necessità di un approccio multidisciplinare all’iter diagnostico dei D.S.A. ma alla non obbligatorietà delle firme dei tre professionisti.
Il soggetto dell’atto diagnostico non sarà il professionista singolo ma una Comunità Professionale (L’Equipe) multidisciplinare, composta cioè da più figure professionali. La firma sulla certificazione potrà essere messa da un solo rappresentate dell’Equipe (neuropsichiatra o psicologo).
L’Equipe potrà essere privata; Regione e ASL procederanno alla definizione di criteri di accreditamento.


Conclusioni:

In attesa del documento finale, tutte le Scuole sono tenute ad accettare le diagnosi anche da UONPIA delle strutture pubbliche e private accreditate e in alternativa da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico gli utenti, purche’ vi sia la presenza di una equipe multiprofessionale con competenze specifiche, che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapista del linguaggio.

NB: Tale regolamentazione riguarda le nuove diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento, ricordiamo che la circolare con validita’ nazionale n.3573 del 26 maggio 2011, con oggetto: “Diagnosi alunni con DSA precedente all’entrata in vigore della Legge 8 ottobre 2010 n.170”da indicazioni circa l'accettazione da parte delle scuole di diagnosi emesse prima dell'entrata in vigore della legge da strutture private, accreditate o professionisti, anche in assenza delle tre firme stabilite successivamente.

La diagnosi, secondo il recente Accordo Stato-Regioni, deve essere aggiornata dal passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque di norma non prima di tre anni dal precedente e ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari su segnalazione della Scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

Per informazioni a riguardo: comitatoscientifico@agiad.it

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