lunedì 26 ottobre 2020

NOTA PROT. 1927 DEL 25 OTTOBRE 2020 PER BES E DSA

 Uscita ieri dal miur Nota prot. 1927 del 25 ottobre 2020 per bes e dsa.


Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative. 

Gentilissimi, con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, sostitutivo delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, rispetto a quanto già previsto nei predetti decreti, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la soglia minima di erogazione dell’attività in didattica digitale integrata è incrementata ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze regionali rechino un limite inferiore, fermo restando che per le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche del primo ciclo l’attività didattica è resa in presenza.

 Particolare attenzione, nell’attuazione della misura, va posta agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. 

In tal senso, si ricorda che vanno applicate puntualmente le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020 n. 89 e nell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134. 

In considerazione della necessità di disporre del tempo sufficiente ad adeguare l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM, le istituzioni scolastiche provvedono all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo. L’amministrazione ministeriale è grata per il lavoro che la comunità scolastica ha compiuto e per gli sforzi che ogni giorno le istituzioni scolastiche profondono per garantire l’effettività del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti, in un momento di estrema complessità per il Paese.

ORDINANZA 89 DEL 7 AGOSTO 2020

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo 8 degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.

ORDINANZA N. 134 DEL 9 OTTOBRE 2020 

 articolo 2 (Ambito di applicazione) 

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. 

2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica, così come declinati all’articolo 

3. Articolo 3 (Svolgimento dell’attività didattica) 1. Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli studenti individuati ai sensi dell’articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità. 2. A tal fine, nell’ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche: a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020; b) consentono agli studenti di cui all’articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare Ministero dell’Istruzione 4 di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza; c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all’articolo 2, comma 1; d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche; e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto; f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI; g) favoriscono il rapporto scuola - famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione; h) ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza; i) valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

PROT. N. 1927 DEL 25 OTTOBRE 2020

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