lunedì 14 marzo 2022

ESAMI TERZA MEDIA 2022 DECRETO N. 64 DEL 14.03.2022

 Le prove scritte si svolgeranno in presenza. 

Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il loro domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata. 

   
sono previste due prove scritte,

1° di italiano e 2° una relativa alle competenze logico-matematiche

ORALE  un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica.  

La votazione finale resta in decimi

Si potrà ottenere la lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione.  

Per quanto riguarda l’ammissione all’Esame, la partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, NON SARA' REQUISITO D'ACCESSO. 

L’Esame si svolgerà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.  

PER DSA e 104  PUNTO 7 

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017

4. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017

5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

 6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

FANNO RIFERMINETO DM 741 2017 PER DSA DM741 DEL 2017 DM 741 2017 ART. 14

Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) 

l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. 

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13. 

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. 

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. 1

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. 

11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13. 

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

PER BES NESSUNA DISPENSA MA POSSO USARE STRUMENTI CHE HANNPO INSERITI NEL PDP

ART. 8  Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

CLICCA QUI PER LEGGERE ORDINANZA Registro-DecretiR.0000064.14-03-2022.pdf


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