mercoledì 8 febbraio 2023

ESAME TERZA MEDIA 2023 - NOTA INFORMATIVA MIUR N. 4155 DEL 07.02.2023

E' uscita la nota informativa relativa agli esami terza media 2023 in attesa dell'ordinanza.

Qui tutte le indicazioni:

AMMISSIONE

CONSIGLIO DI CLASSE DECIDE CHI PUO' ACCEDERE AGLI ESAMI. QUESTI I REQUISITI:

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.

VOTO AMMISSIONE:

voto di ammissione espresso in decimi

consiglio di classe ammettere alunni con parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

Il voto minimo per essere ammessi agli esami di stato è di 6 decimi .

ESAME PROVE: 3 PROVE SCRITTE + ORALE

La prima prova è d’italiano, 
La seconda di matematica 
La terza prova scritta articolata in due sezioni, ovvero una per ciascuna delle lingue straniere studiate. 
Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

 1. PROVA ITALIANO. (DM 741/2017, articolo 7)

 padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati. 
La prova fa riferimento alle seguenti tipologie:

testo narrativo o descrittivo
• testo argomentativo
• comprensione e sintesi di un testo

2. PROVA MATEMATICA. (DM 741/2017, articolo 8)

Capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze.
Abilità delle competenze acquisite tenendo a riferimento le aree previste dalle indicazioni nazionali per il curriculo ( numero, spazio e figure, relazioni e funzioni, date e previsioni) 
Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 

1. problemi articolati su una o più richieste  

2. quesiti a risposta aperta. 

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 
In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

3. PROVA LINGUE STRANIERE.(DM 741/2017, articolo 9)

E' articolata in due sezioni.
La prima parte lingua straniera inglese seconda parte lingua comunitaria.
Serve per accertare le compentenze di comprensione e produzione scritta livello Quadro Comune Europeo per lingue: inglese livello A2  
seconda lingua comunitaria livello A1
Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a: 


1. questionario di comprensione di un testo 
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 
3. elaborazione di un dialogo 
4. lettera o e-mail personale 
5. sintesi di un testo. 

PROVA ORALE

COLLOQUIO.  
Valutare il livello acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente.
Indicazioni nazionale per curricolo, capacità argomentazione, risoluzione 
problemi, pensiero critico e riflessivo, collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
La commissione deve accertare livello di padronanza competenze di educazione civica.
Per percorsi indirizzo musicale durante colloquio è previsto anche prova pratica dello strumento.

VOTAZIONE FINALE

Voto finale: media tra voto ammissione media dei voti delle prove scritte e del colloquio espresso in decimi.
Supera l'esame chi ottiene minimo 6/10  voto massimo 10/10.
La lode è decisa dalla sottocommissione  all'unanimità tenendo conto il percorso scolastico triennale.

Certificazione delle competenze

Ai candidati interni che superano l’esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Si tiene conto dei seguenti dm 741/20217 742/2017 nota protocollo 1865/2017 - 312/2018 - 5772/2019

ATTENZIONE qui BES DSA 104
per chi ha disturbi specifici dell'apprendimento devono seguire dm 741/2017 art. 14 che riporto.

(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

 1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. 

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13. 

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. 

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. 

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. 

11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13. 

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

NOTA N. 1557 2018 ART. 2 ART. 3

2. Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)
Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire
indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle
prove di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono
essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici,
calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel POP.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non
contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati
strumenti compensativi qualora sia stato redatto un POP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.
Si rammenta, inoltre, che la commissione d'esame, in sede di riunione preliminare, individua gli eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.) che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte.


3. Svolgimento delle prove INVALSI CBT
partecipino, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e
inglese predisposte dall'INVALSI.
Si ricorda che le prove, per il corrente anno scolastico, si svolgeranno nel periodo
compreso tra il 3 al 28 aprile 2023, secondo calendari specifici per ciascuna
istituzione scolastica. qui date

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 62/2017, gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative durante lo svolgimento delle prove nazionali sono riservati agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.

Per gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti
compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova - che sarà
esclusivamente cartacea - ovvero l'esonero da una o più prove.

Per gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e
abitualmente utilizzati nel percorso scolastico
Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.
Si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici affinché esercitino la massima
attenzione nell'attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti
compensativi, anche in considerazione del loro riflesso sulla certificazione delle
competenze rilasciata dall'INVALSI ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 62/2017.

Si ricorda che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono
una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal
consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da
parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di
scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

Si precisa inoltre che gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, svolgono le prove INVALSI CBT senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.
Come è noto, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto che gli alunni




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