domenica 26 novembre 2023

IMPORTANTE DIFFERENZA TRA ESONERO E DISPENSA.

 TRA ESONERO DISPENSA. ATTENZIONE


ENTRAMBI DECIDE SPECIALISTA NELLA DIAGNOSI.

ESONERO NON FANNO PROPRIO LA MATERIA NON OTTENGONO DIPLOMA.
DISPENDA FA LA LINGUA SOLO ORALE OTTIENE DIPLOMA
decreto ministeriale n.5669 12 luglio 2011
comma 5 dispensa.
Comma 6
Qui sotto LEGGETE
L'articolo 5 comma 2 lettera c), in relazione alle lingue straniere, prevede:
per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
E' possibile, pertanto, non solo fare ricorso a strumenti compensativi (ad esempio sintesi vocali, uso del PC…) ma anche all'esonero dall'insegnamento.
Quanto previsto dalla legge n. 170/2010 è stato poi declinato dal DM attuativo previsto dall'articolo 7 della medesima legge, ossia il decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011.
All'articolo 4 comma 5 del DM, leggiamo che l’adozione delle misure dispensative si propone la finalità di evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti coinvolti dal disturbo e che le misure dispensative, come quelle compensative, sono esplicitate nel Piano Didattico Personalizzato (articolo 5).
Quanto alle lingue straniere, il DM ne parla all'articolo 6 commi 4, 5 e 6, che prevedono il ricorso a strumenti compensativi, a misure dispensative e, nei casi più gravi, all'esonero.
Il comma 4 predispone il ricorso a qualsiasi strategia didattica utile a consentire agli alunni con DSA l'apprendimento delle lingue straniere, adottando strumenti compensativi e prediligendo l'espressione orale; prescrive, inoltre, di proporre e valutare le prove scritte, secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse al disturbo.
Il comma 5 prevede la possibilità di dispensare gli allievi con DSA dalle prove scritte in lingua straniera, sia nel corso dell'anno scolastico sia in sede di esami di Stato, in presenza delle seguenti condizioni:
certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;
approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).
Nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, leggiamo ancora al comma 5, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive di quelle scritte, sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
I candidati con DSA, dispensati dalle prove scritte, che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o all’università.
Il comma 6, infine, in casi particolarmente gravi anche in comorbilità con altri disturbi o patologie certificate, prevede l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, che avviene previa richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe.
L'alunno esonerato seguirà un piano didattico differenziato e, in sede di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, svolgerà prove differenziate coerenti con il programma svolto; in tal caso NON CONSEGUIRA' IL DIPLOMA ma l'attestazione previta dal'articolo 13 del DPR n. 323/98:

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