28 OTTOBRE il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
Dal 2026 cambieranno pertanto le regole.
Prima di tutto cambia il nome non più esame stato ma esame di Maturità.
COMMISSARI E PRESIDENTI:
Le commissioni d’esame saranno “ridotte”: cinque membri anziché sette, di cui due interni, due esterni e un presidente esterno.
4 discipline scelte entro il 31 gennaio
Annualmente il Ministero dell’Istruzione e del Merito sceglierà entro il 31 gennaio
- le discipline oggetto della seconda prova su materie caratterizzanti i percorsi di studio
- l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio
- le quattro discipline oggetto di colloquio
- le modalità organizzative per lo svolgimento del colloquio
Un equilibrio tra percorso e competenze
Colloquio orale
Il colloquio si svolgerà sulle quattro discipline individuate entro il 31 gennaio (non ci sarà più il documento iniziale proposto dalla Commissione).
Obiettivi: verificare
- l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina;
- la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale;
- il grado di responsabilità e maturità raggiunto;
Si terrà conto anche
- dell‘impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio;
- del grado di responsabilità o dell’impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli;
- delle competenze maturate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica;
- della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro;
- dello sviluppo delle competenze digitali;
- del percorso dello studente in eventuali insegnamenti opzionali nella quota di autonomia
- delle informazioni contenute nel Curriculum dello Studente.
Voto finale
Nessuna variazione finora intervenuta ai punteggi totali (Max 40 credito scolastico e 60 prove d’esame) e a quelli di ciascuna prova (20 + 20 + 20).
L’unica modifica introdotta dal DL Scuola “La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novanta punti, tra credito scolastico e prove d’esame “.
.png)