Ciao a tutti,
Vi posto link dove potete leggere tutto il decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale relativo all'anno scolastico 2019 2020 ENTRA IN VIGORE IN
DATA 09 APRILE 2020.
Esami terza media. Esame diploma. Classi valutazione, Promozioni, recuperi
e lezioni a settembre.
IN FONDO ARTICOLO DOPO INDICAZIONI ESAMI TROVATE INDICAZIONE ANNO 2020/2021
PER TUTTE: le classi infanzia
elementari medie superiori che non hanno esami.
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro
dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020,
specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi
e con i limiti indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalita'
dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno
scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal
1° di settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. L'eventuale
integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto
delle specifiche necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di
tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle
competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i
licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
LE DUE INDICAZIONI SE TORNANO A SCUOLA PRIMA DEL 18 MAGGIO SE NON RITORNANO
A SCUOLA.
SE TORNANO A SCUOLA PRIMA DEL 18 MAGGIO
SE TORNANO A SCUOLA PRIMA DEL 18 MAGGIO
ESAMI TERZA MEDIA SI SVOLGONO COME ALTRI ANNI.
ESAMI TERZA MEDIA SE NON TORNANO A SCUOLA
4.
Nel caso in
cui l'attivita' didattica
in presenza delle
istituzioni del
sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il
18 maggio 2020 ovvero
per ragioni sanitarie non
possano svolgersi
esami in presenza,
oltre alle misure di cui al comma 3,
in quanto
compatibili, le
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalita', anche
telematiche, della valutazione
finale
degli alunni,
ivi compresi gli
scrutini finali, in
deroga
all'articolo 2 del
decreto legislativo n. 62 del 2017 e
all'articolo
4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;
b) la sostituzione dell'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo
di istruzione con la
valutazione finale da parte del
consiglio di
classe che tiene conto
altresi' di un elaborato del
candidato, come
definito dalla stessa
ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per
l'attribuzione del
voto finale, con specifiche disposizioni
per i
candidati
privatisti, salvaguardando l'omogeneita'
di svolgimento
rispetto all'esame dei
candidati interni, in deroga agli articoli 8 e
10 del decreto
legislativo n. 62 del 2017;
c) l'eliminazione delle prove scritte e
la sostituzione con un
unico colloquio,
articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per garantire
la completezza e la congruita'
della
valutazione, e
dettando specifiche previsioni
per i candidati
esterni.
5. I
provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalita'
per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbispecifici di
apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi speciali.
ESAME DIPLOMA IN CASO
SE TORNANO A SCUOLA PRIMA DEL 18 MAGGIO:
c) le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni,
prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente
appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidenteesterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo diistruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;
prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente
appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidenteesterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo diistruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a
carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione
di esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita'
didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle
specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del
Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga
agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agliarticoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
ESAME DIPLOMA IN CASO NON TORNANO A SCUOLA
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della
valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati
esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo
n. 62 del 2017;
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della
valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati
esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo
n. 62 del 2017;
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del
relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione
dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma
3.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono
specifiche modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e
disturbispecifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni
educativi speciali.
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020,
ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescindedal
possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10,
comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo
periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di
cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in
deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e
dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della
programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del
colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62
del 2017.
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Art. 2
Misure urgenti per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e
delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque
entro la data del 15 settembre 2020, nonche' degli aspetti
procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni,
assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse
previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza
sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta'
assunzionali disponibili;
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione
dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune
graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e
successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per
l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti
graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9
agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive
modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie
definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche
diverse e per classi di concorso affini, in applicazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui
al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a
quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1,
sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche
in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi
dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come
determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo
restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita'
del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione
del contagio.
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate
nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il
conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico
2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano
valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i
relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno 2015,
e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di
inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto
2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di
specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per
spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno
scolastico 2021/2022.
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale
docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,
le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel
caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate
entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso
dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui
all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
Misure urgenti per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e
delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque
entro la data del 15 settembre 2020, nonche' degli aspetti
procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni,
assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse
previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza
sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta'
assunzionali disponibili;
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione
dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune
graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e
successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per
l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti
graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9
agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive
modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie
definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche
diverse e per classi di concorso affini, in applicazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui
al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a
quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1,
sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche
in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi
dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come
determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo
restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita'
del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione
del contagio.
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate
nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il
conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico
2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano
valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i
relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno 2015,
e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di
inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto
2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di
specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per
spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno
scolastico 2021/2022.
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale
docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,
le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel
caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate
entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso
dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui
all'articolo 1, comma 117, della legge citata.