giovedì 9 aprile 2020

GAZZETTA UFFICIALE DECRETO N. 22 DEL 08 APRILE 2020 ENTRA IN VIGORE IN DATA 09 APRILE 2020 RIGUARDO ESAMI TERZA MEDIA QUINTA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO

Ciao a tutti,

Vi posto link dove potete leggere tutto il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale relativo all'anno scolastico 2019 2020 ENTRA IN VIGORE IN DATA 09 APRILE 2020.

Esami terza media. Esame diploma. Classi valutazione, Promozioni, recuperi e lezioni a settembre.

IN FONDO ARTICOLO DOPO INDICAZIONI ESAMI TROVATE INDICAZIONE ANNO 2020/2021
PER TUTTE:  le classi infanzia elementari medie superiori che non hanno esami.
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalita' dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

LE DUE INDICAZIONI SE TORNANO A SCUOLA PRIMA DEL 18 MAGGIO SE NON RITORNANO A SCUOLA.

SE TORNANO A SCUOLA PRIMA DEL 18 MAGGIO

ESAMI TERZA MEDIA SI SVOLGONO COME ALTRI ANNI.

ESAMI TERZA MEDIA SE NON TORNANO A SCUOLA
 4.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  didattica  in  presenza  delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il
18 maggio 2020 ovvero per ragioni  sanitarie  non  possano  svolgersi
esami in presenza, oltre alle misure di cui al  comma  3,  in  quanto
compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

    a) le modalita',  anche  telematiche,  della  valutazione  finale
degli  alunni,  ivi  compresi  gli   scrutini   finali,   in   deroga
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e  all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

    b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione con la valutazione finale da  parte  del  consiglio  di
classe che tiene conto altresi' di un elaborato del  candidato,  come
definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per
l'attribuzione del voto finale, con  specifiche  disposizioni  per  i
candidati privatisti,  salvaguardando  l'omogeneita'  di  svolgimento
rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e
10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

    c) l'eliminazione delle prove scritte e la  sostituzione  con  un
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per  garantire  la  completezza  e  la  congruita'  della
valutazione,  e  dettando  specifiche  previsioni  per  i   candidati
esterni.

 5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbispecifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi speciali. 

ESAME DIPLOMA IN CASO SE TORNANO A SCUOLA PRIMA DEL 18 MAGGIO:

c) le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni,
prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente
appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidenteesterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo diistruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agliarticoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

ESAME DIPLOMA IN CASO NON TORNANO A SCUOLA
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della
valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati
esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo
n. 62 del 2017;
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3. 
  5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbispecifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi speciali. 
  6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescindedal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione  del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di  apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021


Art. 2
Misure urgenti per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e
delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque
entro la data del 15 settembre 2020, nonche' degli aspetti
procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni,
assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse
previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza
sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta'
assunzionali disponibili;
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione
dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune
graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e
successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per
l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti
graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9
agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive
modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie
definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche
diverse e per classi di concorso affini, in applicazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui
al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei
libri di testo adottati per il corrente anno scolastic
o, in deroga a
quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1,
sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche
in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi
dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come
determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo
restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita'
del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione
del contagio.
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate
nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il
conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico
2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano
valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i
relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno 2015,
e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di
inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto
2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di
specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per
spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno
scolastico 2021/2022.
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale
docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,
le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel
caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate
entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso
dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui
all'articolo 1, comma 117, della legge citata.

PER CHI VUOLE LEGGERLO DIRETTAMENTE DALLA G.A. GAZZETTA UFFICIALE DECRETO SCUOLA DEL 08 APRILE 2020

giovedì 2 aprile 2020

BANDO REGIONE LOMBARDIA 23/99 PER ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICI ANNO 2020

Buongiorno,
ho appena saputo che potete fare richiesta. I moduli da usare sono gli stessi dell'anno scorso.

ATTENZIONE DOVETE PRESENTARE ISEE 2020 E CHIAMATE LE VARIE SEDI ATS DELLA PROPRIA PROVINCIA PER CAPIRE QUANTI FONDI CI SONO ANCORA

Vi inserisco qui il link della regione lombardia ATS MILANO TROVATE MODULI E COME E CHI PUO' RICHIEDERLO

ATS MILANO BANDO 23/99 STRUMENTI TECNOLOGICI 2019 VALE PER 2020

Per informazioni scrivere a: