Le prove scritte si svolgeranno in presenza.
Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il loro domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.
sono previste due prove scritte,
1° di italiano e 2° una relativa alle competenze logico-matematiche,
ORALE un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica.
La votazione finale resta in decimi.
Si potrà ottenere la lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione.
Per quanto riguarda l’ammissione all’Esame, la partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, NON SARA' REQUISITO D'ACCESSO.
L’Esame si svolgerà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.
PER DSA e 104 PUNTO 7
Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui
ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017
4. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo
8 del DM 741/2017
5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative
alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative
all’insegnamento dell’educazione civica.
6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento
di una prova pratica di strumento.
FANNO RIFERMINETO DM 741 2017 PER DSA DM741 DEL 2017 DM 741 2017 ART. 14
Articolo 14
(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)
l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla
base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni
effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove
differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di
apprendimento iniziali.
2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni
altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso
dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento
delle prove.
3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento
dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal
precedente articolo 13.
5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un
attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza
della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione
professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per
percorsi integrati di istruzione e formazione.
6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano
didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni
con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di
strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui
siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel
corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di
Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che
tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico
personalizzato.
9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto
la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e
contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. 1
10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto
l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se
necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini
del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.
11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito
dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.
12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione
delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
PER BES NESSUNA DISPENSA MA POSSO USARE STRUMENTI CHE HANNPO INSERITI NEL PDP
ART. 8 Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di
classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5
febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è
assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico
personalizzato.
CLICCA QUI PER LEGGERE ORDINANZA Registro-DecretiR.0000064.14-03-2022.pdf