mercoledì 30 ottobre 2024

INVALSI ANNO 2025 DATE E INDICAZIONI BES DSA E CHI HA PEI

 RICORDO 3 MEDIA E 5 SUPERIORE E' PREREQUISITO PER AMMISSIONE ESAMI NON FANNO MEDIA MA VANNO SVOLTI



Le Prove INVALSI dei maturandi

Gli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di secondo grado (grado 13) svolgono le Prove INVALSI 2025 dal 3 al 31 marzo.

Le scuole possono scegliere in autonomia le giornate per far svolgere le Prove agli allievi delle classi non campione, in una finestra temporale indicata dall’INVALSI all’interno del periodo di somministrazione, definito a livello nazionale.

Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 10, 11, 12 e 13 marzo 2025.

La sessione suppletiva va dal 26 maggio al 6 giugno 2025.

Le Prove INVALSI in terza media GRADO 8

Gli studenti del grado 8 svolgono le Prove INVALSI 2025 dal 1 al 30 aprile.

Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 1, 2, 3 e 4 aprile 2025.

Anche per il grado 8, la sessione suppletiva va dal 26 maggio al 6 giugno 2025.

Le Prove INVALSI della seconda superiore GRADO 10

Anche per questo grado scolastico sia le classi campione sia quelle non campione svolgono le prove in una finestra temporale stabilita dall’Istituto.

Gli studenti del grado 10 svolgono le Prove INVALSI 2025 dal 12 al 30 maggio.

Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 12, 13 e 14 maggio 2025.

Le Prove INVALSI della Primaria GRADO 2 E GRADO 5

Gli studenti del grado 2 e del grado 5 svolgono le Prove INVALSI 2025 nelle seguenti date:

  • Prova di Italiano il 7 maggio
  • Prova di Matematica il 9 maggio
  • Prova di Inglese (solo grado 5) il 6 maggio

La Scuola primaria continua a partecipare alla rilevazione con Prove nella modalità carta-matita, in giornate specifiche per ogni singola disciplina. La Prova di Inglese riguarda solo gli alunni delle classi quinte, mentre le Prove di Italiano e di Matematica riguardano entrambi i gradi scolastici. Solo gli allievi delle classi campione del grado 2, al termine della Prova di Italiano, svolgono anche la Prova di Lettura a tempo (2 minuti).


La classificazione del MIUR per i BES

Il quadro normativo è stato meglio definito con la Legge n. 170/2010 sulle Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e con la successiva Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sugli Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.

Il MIUR ha identificato diverse tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali e li ha suddivisi in tre categorie:

  1. Alunni con disabilità, che viene certificata ai sensi della Legge n. 104/1992
  2. Alunni con disturbi evolutivi specifici, divisi in
    • DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che vengono certificati ai sensi della Legge n. 170/2010
    • altri disturbi evolutivi: Deficit del Linguaggio; Deficit delle Abilità Non Verbali; Deficit della Coordinazione Motoria o disprassia; l’ADHD – Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività; Funzionamento Intellettivo Limite o borderline; Disturbo dello Spettro Autistico lieve; Disturbi d’Ansia; Disturbi dell’Umore; Disturbo Oppositivo/Provocatorio
  3. Alunni con svantaggio socio-economico, culturale, linguistico o con disagio comportamentale/relazionale. 

    Come funziona per le Prove INVALSI?

    La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle delle Prove INVALSI per gli studenti con BES è il D.Lgs. 62/2017, che prevede però delle eccezioni solo per gli studenti con certificazioni riconosciute ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010.

    Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative, gli studenti con:

    1. disabilità certificata
    2. certificazione di DSA

    Svolgono le Prove nella modalità canonica gli alunni con:

    1. altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA. Alcuni di questi disturbi si presentano spesso in comorbilità con disabilità o DSA: in questi casi, in presenza di una certificazione si possono avere misure compensative o dispensative
    2. svantaggio socio-economico, culturale, linguistico
    3. disagio comportamentale/relazionale

    Le eccezioni consistono nell’esonerare lo studente dallo svolgimento di una o più Prove (misure dispensative) o nel fornirgli tempo aggiuntivo e degli strumenti che ne facilitino lo svolgimento (misure compensative), in base a quanto è previsto nel suo PDP – Piano Didattico Personalizzato o nel suo PEI – Piano Educativo Personalizzato.

    Le Prove INVALSI per i BES con disabilità certificata

    Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato.

    In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.

    Nel caso il PEI lo preveda l’alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative:

    • tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
    • donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
    • calcolatrice e/o dizionario
    • ingrandimento
    • adattamento prova per alunni sordi
    • Braille – per Italiano e Matematica

    Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure dispensative:

    • esonero da una o più Prove INVALSI
    • esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese

    Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione.

    Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate non ricevono la descrizione dei livelli di apprendimento al termine del primo e del secondo ciclo di studi da parte dell’INVALSI.

    Le Prove INVALSI per gli alunni con certificazione di DSA

    Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.

    In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l’ausilio di misure compensative quali:

    • tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
    • dizionario e/o calcolatrice
    • donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia

    Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall’insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera Prova nazionale.

    Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.



Le Prove INVALSI della Primaria

Gli studenti classe 2 e 5 elementare svolgono le Prove INVALSI 2024 nelle seguenti date:

  • Prova di Italiano il 7 maggio 
  • Prova di Matematica il 9 maggio 
  • Prova di Inglese (grado 5) il 6 maggio 

La Scuola primaria continua a partecipare alla rilevazione con Prove nella modalità carta-matita, in giornate specifiche per ogni singola disciplina. 

La Prova di Inglese riguarda solo gli alunni delle classi quinte

 le Prove di Italiano e di Matematica riguardano entrambi i gradi scolastici. 

Solo gli allievi delle classi campione del grado 2, al termine della Prova di Italiano, svolgono anche la Prova di Lettura a tempo (2 minuti).





venerdì 31 maggio 2024

ESAME STATO 2024 MIUR INDICAZIONI TIPO DI CALCOLATRICI DA USARE

 Come ogni anno Miur indica quale tipo di calcolatrice gli alunni che dovranno svolgere gli scritti di matematica potranno usare


Allego nota qui elenco

TEST INGRESSO MEDICINA CONSIGLIO STATO 22 MAGGIO EMESSO ORDINANZA PER UTILIZZARE STRUMENTI COME INDICATO LEGGE 170/2010

 

Test d’ingresso all’università: il Consiglio di Stato riconosce il pieno diritto degli studenti con DSA a utilizzare gli strumenti compensativi previsti dalla legge 170/2010

29 Maggio, 2024 - Tematiche: studenti, università

Il 22 maggio scorso il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza che riconosce il pieno diritto degli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) a utilizzare, nei test d’ingresso per i corsi di laurea ad accesso programmato, tutti gli strumenti compensativi previsti dalla legge 170/2010.

L’ordinanza arriva a seguito del ricorso con cui Viola, studentessa torinese dislessica e socia AID, ha chiesto che le venissero riconosciuti, nel test d'ingresso di Medicina, gli strumenti a lei necessari per sostenere la prova, così come previsto dalla legge 170/2010, e non solo la calcolatrice non scientifica, il videoingranditore o l’affiancamento di un lettore umano, ovvero i tre strumenti indicati nel decreto che disciplina i test d’ingresso nei corsi di laurea ad accesso programmato, emesso ogni anno dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Con questa ordinanza i giudici del Consiglio di Stato hanno rovesciato il precedente pronunciamento del Tar del Lazio, secondo cui Viola avrebbe dovuto prima fare il test di accesso con i soli strumenti compensativi concessi dal decreto ministeriale e, se per caso non lo avesse superato, solo allora avrebbe potuto ricorrere.

Come evidenziato in questo articolo de “La Repubblica”, Il giudice Raffaello Sestini della settima sezione del Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso, ha fatto riferimento “alle rilevanti questioni che coinvolgono i principi dell’ordinamento concernenti l’accesso agli studi dei capaci e meritevoli” oltre al “principio di tutela della persona e delle sue potenzialità di sviluppo anche in caso di condizioni svantaggiate”. Tanto più che il decreto del Ministero “rendeva omogenea”, su tutto il territorio nazionale, la disparità di trattamento per i candidati con DSA.

mercoledì 8 maggio 2024

ESAMI 5 SUPERIORE. PER ISTITUTI RICHIESTA NOMINATIVA DEL REFERENTE CHE POTRA' SCARICARE PLICO PROVE SCRITTE

 Plico telematico serve per scaricare la mattina stessa degli esami scritti per gli studenti che useranno il pc (dsa bes e 104 come indicato pdp pei e nei documenti riservati


A partire dal 7 maggio 2024, i Dirigenti Scolastici e i Referenti della Sicurezza degli Uffici Territoriali possono procedere all’abilitazione, accedendo al portale SIDI e selezionando la funzione Gestione Utenze→Referenti Plico telematico.

I referenti da nominare devono aver già attivato la propria utenza accedendo all’Area Riservata (http://iam.pubblica.istruzione.it/iam-areariservata-web) secondo le modalità precedentemente descritte.

La nomina dei referenti deve essere effettuata improrogabilmente entro il 5 giugno 2024.

Per mera semplificazione, il MIM consiglia, qualora possibile, di nominare gli stessi referenti degli anni passati.

Le altre date da ricordare sono:

  • il referente del Plico accede dal 12 giugno fino alle ore 12:00 del 17 giugno 2024 alla funzione SIDI che consente di scaricare il “Plico telematico” contenente le prove d’esame criptate relative alla commissione o alle commissioni operanti presso la scuola. La funzione è disponibile nell’area Esami di Stato e di Abilitazione alla Libera Professione - Plico Telematico Download. Tramite tale funzione vengono forniti al referente un Codice Utente e una Password da utilizzare ogni volta all’atto dell’apertura dell’applicazione “Plico telematico”. Codice Utente e Password sono uguali per tutti i referenti di sede della stessa istituzione scolastica. Per decifrare il contenuto del Plico telematico sarà necessaria un’ulteriore chiave, detta Chiave Ministero, che sarà resa disponibile solo la mattina di ciascuna prova scritta;
  • le richieste delle prove in formato speciale per candidati con disabilità visive devono pervenire dall'8 maggio 2024 all'8 giugno 2024 esclusivamente tramite apposita funzione disponibile sul SIDI in area Gestione anno scolastico → Esami di Stato - Prove in formato Speciale e Prove Sessioni Suppletiva e Straordinaria selezionando il bottone “Gestione Prove Speciali”;
  • la mattina di ciascun giorno d’esame, prima dell’ora fissata per l’inizio della prova (ore 8,30), il Presidente o i Presidenti di commissione (o rispettivi delegati) assistono all’attivazione dell’applicazione da parte del referente del Plico. Per la decriptazione dei testi, il Presidente di commissione e il referente di sede devono inserire la Chiave Ministero, comunicata il giorno della prova scritta tramite appositi canali da parte del Ministero dell’istruzione e del merito alle ore 8,30. L’inserimento della Chiave permetterà l’apertura e la corretta visualizzazione della prova selezionata. Anche la diffusione della Chiave Ministero per la seconda prova dei professionali di nuovo ordinamento avverrà alle 8.30 del martedì precedente l’inizio delle prove scritte.

venerdì 3 maggio 2024

ESAMI TERZA MEDIA 2023 2024 NOTA INFORMATIVA MINISTERIALE n. 4155 del 7 febbraio 2023

 NOTA INFORMATIVA DEL 7 FEBBRAIO 2023 N. 4155

AMMISSIONE ESAME

 In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 

VOTO AMMISSIONE

Voto di ammissione In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.

 Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi. 

Prove d’esame L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

ESAME SARA' SVOLTO ENTRO IL 30 GIUGNO.

LE PROVE SONO 3 ESAMI SCRITTI ED ESAME ORALE COLLOQUIO.

ESAMI SCRITTI:

 Le prove scritte relative all'esame di Stato sono: 

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento. Lo scritto sarà possibile scegliere tra:

a. testo narrativo o descrittivo 

b. testo argomentativo 

c. comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie.

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 

a. problemi articolati su una o più richieste 

b. quesiti a risposta aperta.

 Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 

3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). 

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a: 

1. questionario di comprensione di un testo 

2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

3. elaborazione di un dialogo 

4. lettera o e-mail personale 

5. sintesi di un testo.

Tutte Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. : . 

COLLOQUIO.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

 Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

VOTAZIONE FINALE

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. 

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. 

Supera l’esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi. 

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 

Certificazione delle competenze Ai candidati interni che superano l’esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.


Per maggiori dettagli in ordine alla calendarizzazione e alla effettuazione di tutte le attività della Commissione d’esame e delle sottocommissioni, a particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale o in istruzione domiciliare), ai candidati privatisti, alle scuole italiane all’estero, alle eventuali prove suppletive, agli adempimenti finali e alla certificazione delle competenze si fa rinvio al decreto ministeriale 741/2017, al decreto ministeriale 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.

Candidati con DSA certificato (D.M. 741/2017, art. 14)

Lo svolgimento dell’esame di Stato, specifica il brillante vademecum a firma del Dirigente Scolastico Dott.ssa Agatina Giudiceandrea, è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe (co. 6). Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma (comma 10).

Candidati con DSA certificato: prove scritte

Candidati con DSA certificato (D.M. 741/2017, art. 14)

Lo svolgimento dell’esame di Stato, specifica il brillante vademecum a firma del Dirigente Scolastico Dott.ssa Agatina Giudiceandrea, è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe (co. 6). Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma (comma 10).

Candidati con altri bisogni educativi speciali (O.M. 64/2022, art. 2, comma 8)

Per gli allievi che, pur formalmente individuati come BES dal Consiglio di classe, non siano in possesso di certificazione ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Articolo 14 del DM 741/2017 Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Per lo svolgimento dell’esame di Stato – specifica l’ottimo vademecum elaborato dal collegio dell’Istituto comprensivo “Casali del Manco 2” diretto, con magistrale competenza dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Agatina Giudiceandrea, vero manager e competente dirigente dello Stato – la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

  1. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
  2. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
  3. L’esito finale dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.
  4. Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
  5. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
  6. Per l’effettuazione delle prove scritte la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
  7. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
  8. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
  9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’ insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma.
  10. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 13.
  11. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

CLICCA QUI NOTA INFORMATIVA ESAME STATO PRIMO GRADO 2023 2024

giovedì 11 aprile 2024

ESAME STATO DIPLOMA E TERZA MEDIA USO DEL PC PERSONALE 2023/2024

 E' possibile utilizzare il pc personale durante gli esami di stato e di terza media.

Gli studenti con DSA devono poter utilizzare gli strumenti che ritengono più funzionali, e che consentano loro di vivere il momento della prova con la dovuta serenità, senza fattori di ansia aggiuntivi.

È quindi importante consentire ai ragazzi di utilizzare il proprio PC durante le prove d’esame, perché possono avere installato dei software specifici su cui hanno improntato il loro metodo di studio.

La lettera deve essere modulata sulle esigenze di ogni singolo alunno, consegnata e protocollata in segreteria esempio di lettera la trovate  TUTTO QUI CLICCA QUI

Le resistenze della scuola all’utilizzo del PC derivano dal fatto che il computer personale potrebbe contenere materiale di consultazione che non può essere usato durante la prova.

Quale potrebbe essere la soluzione a questo problema?

Creare nel PC un nuovo account utente, dedicato appositamente all’esame, dove si troveranno i programmi abitualmente usati dallo studente ma nessun documento, a parte eventuali dizionari. Mappe già pronte e programma mappe che usa. Formulari.

L’account abituale del PC va protetto con una password, che la commissione potrà cambiare prima dell’esame, assicurando così che lo studente possa accedere solo all’account dell’esame, su cui andrà inoltre disattivato l’accesso a internet.

MIUR PER USO PC
QUI INDICAZIONE MIUR NELLE RISPOSTE FAQ.

Nel caso in cui un istituto scolastico non disponga di un numero di computer sufficiente per far svolgere la prima e la seconda prova d’esame a tutti gli alunni usufruendo di una postazione individuale, è possibile consentire l’uso dei computer personali degli alunni?

È possibile, ma i computer personali debbono essere lasciati in consegna alla scuola il giorno prima della prova in modo che la Commissione, con l’ausilio del personale tecnico della scuola, possa verificare che tali computer contengono solo i programmi e i software necessari allo svolgimento della prova stessa. Il computer non può connettersi a internet e contiene esclusivamente i software necessari, è consegnato in anticipo alla commissione affinché questa possa verificarlo.






martedì 26 marzo 2024

ESAME STATO 2024 ORDINANZA N. 55 DEL 22 MARZO 2024

 

Svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024. ORDINANZA N. 55 DEL 22 MARZO 2024

17 GIUGNO 2024 ORE 8,30 INCONTRO PRESIDENTE ESTERNO 3 COMMISSARI ESTERNI 3 COMMISSARI INTERNI.

17 GIUGNO 2024 ORE 8,30 INCONTRO  Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione. . Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti ciascuna commissione/classe, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle stesse determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna commissione/classe e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due commissioni/classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative.

Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la commissione/classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina: 

a) l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;

 b) le domande di ammissione all’esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell’abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l’attestazione in cui si indichi l’assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito; 

c) le domande di ammissione all’esame dei candidati esterni e la documentazione relativa all’esito dell’esame preliminare e al credito scolastico conseguito; 

d) la copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 11, relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico; 

e) il documento del consiglio di classe di cui all’art. 10 (trovate dopo, si riferisce al documento riservato che dovrà essere effettuato dal consiglio classe entro 15 maggio 2024

f) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’art. 24, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017; 

g) l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017;

h) per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione; 

i) l’eventuale dettagliata relazione per le classi o per gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del titolo conclusivo dell’Istruzione secondaria di secondo grado

RIUNIONE PRELIMINARE

 a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte; 

b) le modalità di conduzione del colloquio; 

c) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti; 

d) i criteri per l’attribuzione della lode. 10. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.


L’esame di Stato torna così alla normalità, secondo quanto previsto dal DLgs. 62/2017. Gli effetti della pandemia di Covid, particolarmente gravosi per la scuola e per i giovani, hanno comportato la necessità di modificare le modalità di svolgimento delle prove negli ultimi anni. Ora a fare ancora eccezione saranno i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che non sono requisito di ammissione all’esame ma potranno essere oggetto del colloquio, se svolti. L’effettuazione delle prove INVALSI (che non concorrono alla valutazione) è invece requisito per l’ammissione.

“L’esame di Stato – dichiara Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito – è un momento importante nella vita di ogni studente. Si tratta di un passaggio simbolico fondamentale nel percorso di crescita di ciascuno, oltre a costituire il momento finale dell’intera esperienza scolastica, chiudendo un ciclo iniziato con la scuola primaria. L’esame di Stato non si limita a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate dagli studenti ma ne valorizza il percorso formativo e la crescita personale. A tutte le studentesse e gli studenti che si preparano a questo importante momento – conclude il Ministro – voglio assicurare che ho ben presente le tante difficoltà che sono stati costretti ad affrontare negli ultimi anni a causa dell’epidemia. In virtù di questo, nella scelta delle prove scritte e nello svolgimento del colloquio d’esame si terrà conto dell’eccezionalità del percorso scolastico affrontato nel triennio, valorizzando l’effettivo processo di apprendimento. Invito pertanto tutti gli studenti a vivere questo passaggio in maniera serena, consapevoli del loro impegno e degli sforzi fatti”.

REQUISITO AMMISSIONE ESAME

Nel corso degli scrutini finali, il Consiglio di classe decide l’ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato, verificando la presenza dei seguenti requisiti:

  • il voto delle singole discipline non deve essere inferiore a 6/10 (secondo il decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, "nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo")
  • il voto in condotta non deve essere inferiore a 6/10
  • la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
  • la partecipazione alle prove Invalsi 2024.

Una specifica norma di legge ha fatto venir meno, per l’anno in corso, il requisito dello svolgimento delle attività PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) per essere ammessi all’Esame di Stato

Le prove Invalsi

Le prove Invalsi di quinta superiore per i candidati interni si svolgono dal 1° al 27 marzo 2024.
Ogni scuola sceglie in autonomia il proprio calendario. Tre le prove previste: italiano, matematica e inglese.

Curriculum dello studente, cosa e quando

All’interno della piattaforma Curriculum dello studente, i candidati possono visualizzare - nella prima e seconda parte - le informazioni sul loro percorso di studi. Possono inserire nel Curriculum sia informazioni sulle certificazioni conseguite sia soprattutto le eventuali attività extra scolastiche. Ciò permette di dare evidenza alle esperienze più significative, soprattutto quelle che possono essere richiamate nello svolgimento del colloquio.
È possibile compilare il Curriculum fino al consolidamento pre-esame da parte della segreteria.
I candidati esterni lo compilano prima di sostenere l’esame preliminare; il loro Curriculum viene consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame.
Per accedere alla piattaforma i candidati devono effettuare un accesso all’area riservata del Ministero, quindi devono essere abilitati dalle segreterie. L’accesso all’area riservata è possibile tramite SPID o tramite le credenziali di accesso ottenibili attraverso la procedura di registrazione (con inserimento di codice fiscale, dati anagrafici e indirizzo di posta istituzionale o personale).

 

LE NOVITÀ


1 PROVA SCRITTA  19 GIUGNO 2024 ORE 8,30 DURATA 6 ORE

2 PROVA SCRITTA 20 GIUGNO 2024 ORE 8,30 

terza solo per alcuni indirizzi, tra cui Esabac, Esabac Techno, licei internazionali saranno a carattere nazionale, a eccezione degli istituti Professionali di nuovo ordinamento.

SECONDA PROVA SCRITTA PER ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO

Tra le novità va annoverata l’introduzione della seconda prova scritta per gli Istituti Professionali di nuovo ordinamento (come da Decreto Legislativo 61/2017). Si tratterà di un’unica prova integrata che non verterà su discipline scolastiche ma sulle attività svolte durante il percorso di studi. Nel dettaglio, le commissioni declineranno le indicazioni ministeriali sulla base del percorso formativo effettivamente svolto e dei programmi degli istituti, in un’ottica di personalizzazione, partendo da una cornice nazionale generale di riferimento e dalla tipologia di prova individuata e trasmessa dal Ministero alle scuole, tramite plico telematico, il martedì precedente il giorno di svolgimento della prova.

OGNI PROVA SCRITTA VALE MASSIMO 20 PUNTI 

PER DSA. LA CORREZIONE PROVE SCRITTE Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.


IL COLLOQUIO

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione/classe, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione/classe ai sensi del comma 5.


Il colloquio riguarda anche l’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

Si tratta di un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare: la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

Prenderà il via da uno spunto iniziale scelto dalla commissione. È la fase dell’esame in cui valorizzare il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi saranno indicati nel documento del Consiglio di Classe di ciascuno studente.

Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) svolta nel percorso degli studi.

Nella parte del colloquio dedicata ai PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), lo studente può evidenziare il significato di tale esperienza in chiave orientativa e, quindi, può collegarla con le proprie scelte future (sia che comportino la prosecuzione degli studi sia che prevedano l’inserimento nel mondo del lavoro).

La commissione tiene conto delle informazioni inserite nel Curriculum dello studente: da qui emergono, infatti, le esperienze formative del candidato nella scuola e nei vari contesti non formali e informali.

Griglia valutazione CLICCA QUI PER VEDERE


Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 8. 

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione/classe propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.

 Maturità 2024: crediti e voti

Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:

  • massimo 40 punti per il credito scolastico
  • massimo 20 punti per il primo scritto
  • massimo 20 punti per il secondo scritto
  • massimo 20 punti per il colloquio.

La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus” per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti si otterrà il voto finale dell’Esame.

Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l’esame è 60/100.

ARTICOLO 24 ESAMI PER CANDIDATI CON DISABILITA'

 1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). 

2. Ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

3. Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe

5. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. 

Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea. 

6. Per le prove scritte per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. 

7. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio. 

8. Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A. 

9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.

ARTICOLO 25 ESAME PER CANDIDATI CON DSA E BES

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP)

2. La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato “mp3”. 

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi

3. Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A

4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento. 

5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. 

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera

6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione


ART. 10 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE.

1. Entro il 15 maggio 2024 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello, per il conseguimento del titolo conclusivo dell’istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene dettagliata relazione al fine di informare la commissione sulla peculiarità di tali percorsi. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio. 

5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe. 

6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.

PER CHI VUOLE LEGGERE ORDINANZA CLICCA QUI ORDINANZA N. 55 DEL 22 MARZO 2024