giovedì 23 dicembre 2021
lunedì 11 ottobre 2021
INVALSI 2022 DATE E SVOLGIMENTO - DSA BES 104
QUI LE DATE:
Scuola primaria le Prove INVALSI 2022 avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e matita.
La Scuola secondaria di primo e di secondo grado, invece, utilizza il computer – modalità CBT – e svolge le prove all’interno di un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. Questa finestra temporale può essere gestita autonomamente da ciascuna scuola, in funzione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili.
La classificazione del MIUR per i BES
Il quadro normativo è stato meglio definito con la Legge n. 170/2010 sulle Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e con la successiva Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sugli Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.
Il MIUR ha identificato diverse tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali e li ha suddivisi in tre categorie:
- Alunni con disabilità, che viene certificata ai sensi della Legge n. 104/1992
- Alunni con disturbi evolutivi specifici, divisi in
- DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che vengono certificati ai sensi della Legge n. 170/2010
- altri disturbi evolutivi: Deficit del Linguaggio; Deficit delle Abilità Non Verbali; Deficit della Coordinazione Motoria o disprassia; l’ADHD – Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività; Funzionamento Intellettivo Limite o borderline; Disturbo dello Spettro Autistico lieve; Disturbi d’Ansia; Disturbi dell’Umore; Disturbo Oppositivo/Provocatorio
- Alunni con svantaggio socio-economico, culturale, linguistico o con disagio comportamentale/relazionale.
Come funziona per le Prove INVALSI?
La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle delle Prove INVALSI per gli studenti con BES è il D.Lgs. 62/2017, che prevede però delle eccezioni solo per gli studenti con certificazioni riconosciute ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010.
Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative, gli studenti con:
- disabilità certificata
- certificazione di DSA
Svolgono le Prove nella modalità canonica gli alunni con:
- altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA. Alcuni di questi disturbi si presentano spesso in comorbilità con disabilità o DSA: in questi casi, in presenza di una certificazione si possono avere misure compensative o dispensative
- svantaggio socio-economico, culturale, linguistico
- disagio comportamentale/relazionale
Le eccezioni consistono nell’esonerare lo studente dallo svolgimento di una o più Prove (misure dispensative) o nel fornirgli tempo aggiuntivo e degli strumenti che ne facilitino lo svolgimento (misure compensative), in base a quanto è previsto nel suo PDP – Piano Didattico Personalizzato o nel suo PEI – Piano Educativo Personalizzato.
Le Prove INVALSI per i BES con disabilità certificata
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato.
In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.
Nel caso il PEI lo preveda l’alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative:
- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice e/o dizionario
- ingrandimento
- adattamento prova per alunni sordi
- Braille – per Italiano e Matematica
Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure dispensative:
- esonero da una o più Prove INVALSI
- esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese
Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione.
Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate non ricevono la descrizione dei livelli di apprendimento al termine del primo e del secondo ciclo di studi da parte dell’INVALSI.
Le Prove INVALSI per gli alunni con certificazione di DSA
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.
In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l’ausilio di misure compensative quali:
- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- dizionario e/o calcolatrice
- donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall’insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera Prova nazionale.
Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.
venerdì 24 settembre 2021
NOVITA' PER PATENTE DSA ESAME TEORIA. GAZZETTA UFFICIALE IL 21 SETTEMBRE 2021
Vi posto link della Gazzetta Ufficiale approvazione decreto per patenti per dsa.
RIASSUMENDO:
Diagnosi dsa accettate anche da strutture private riconosciute, non più certificati dal neuropsichiatra.
Utilizzo strumenti tempo in più 30% 40 minuti invece di 30 minuti
Audio mp3
NON SI PAGA PIU' marca da bollo ulteriore 16 euro
ESAME PER PATENTI SPECIALI CQC finchè non verrà preparato anche per loro file audio, il quiz sarà letto da un funzionario solo su richiesta del candidato, anche loro tempo in più 110 minuti invece di 90 minuti.
Vi inseriamo qui libri per patente facilitati con esercitazioni online, oppure applicazione RMASTRI QUIZ PATENTE
LIBRO DOVE è SPIEGATO IN MANIERA FACILITATA OLTRE A LETTORE UMANO LIBRO ESSEBITALIA AIUTOQUIZ PATENTE A-B
GUARDA QUI GAZZETTA UFFICIALE 21 SETTEMBRE N. 226
lunedì 26 luglio 2021
UNIVESITA' TEST INGRESSO ANNO 2021 2022 RINNOVO DIAGNOSI NUOVA CIRCOLARE MIUR E CNUDD CONFERENZA NAZIONALE UNIVERSITARIA DEI DELEGATI PER DISABILITA.
Il Ministero dell'Università e della Ricerca, considerati i lunghi tempi di attesa per rinnovare le certificazioni di DSA necessarie per le tutele previste dalla legge 170 del 2010, ha prorogato la validità delle diagnosi di DSA e delle certificazioni di invalidità per le prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato. La circolare è stata pubblicata lo scorso 30 Aprile 2021 e inviata, fra gli altri, alla Presidente della CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità).
OGGETTO: ammissione con riserva dei candidati con disabilità o DSA in possesso di certificazione non aggiornata- prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato nazionale a.a. 2021/2022. Con riferimento alle misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, si rappresenta quanto segue.
Il candidato con disabilità di cui alla legge n. 104/1992 o DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 che, per l’a.a. 2021/2022, intende sostenere i test di accesso per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, deve tempestivamente presentare all’Ateneo, come già previsto durante lo scorso anno accademico, la certificazione di invalidità o la certificazione per la diagnosi di DSA di cui alla legge n. 104 del 1992. Pertanto, visto il protrarsi della riduzione delle attività degli ambulatori del SSN ed al fine di evitare che il candidato possa trovarsi nell’impossibilità di richiedere la certificazione aggiornata e, conseguentemente, i tempi aggiuntivi, gli strumenti dispensativi e le misure compensative previste dalla normativa di riferimento, si invitano codesti Atenei ad ammettere le richieste dei candidati con disabilità o diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 seppur in possesso di certificazioni non recenti, con riserva di richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà pienamente ripristinata, l’integrazione della documentazione ivi prevista. Si invitano codesti Atenei a dare seguito a quanto sopra indicato mediante adozione di ogni altra misura idonea ed opportuna al fine di garantire regolarmente ai candidati con disabilità o con DSA l’accesso alle prove di ammissione ai corsi di laurea di cui all’oggetto. La previsione suindicata sarà inserita, come già avvenuto lo scorso anno accademico, nei decreti modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale di imminente emanazione.
QUI CIRCOLARE CIRCOLARE 30122 REG. 161978674
giovedì 1 luglio 2021
LIBRI SCOLASTICI - DIFFERENZA LIBRI DIGITALE E BOOK AUDIOLIBRO - COME ORDINARE LIBRI DIGITALI
DIFFERENZE TRA LIBRI
- Libro digitale file di testo in formato PDF aperto, con il quale è possibile interagire (copiare, incollare) attraverso software specifici gratuiti o a pagamento.
- E-book: anche l'e-book è un libro digitale, ma in formato protetto, che non consente di interagire con il testo
- Audiolibro: un file audio con la lettura ad alta voce di un testo, realizzata da una persona. Potete iscrivervi al servizio libroparlatolions inviare diagnosi dsa e poi scaricare tutti i libri di narrativa letti da donatori di voce http://www.libroparlatolions.it/
- Oppure tramite ADOVGENOVA
LIBRI DIGITALI.
A COSA SERVE E COS'E'.
I LIBRI SCOLASTICI OLTRE AD ESSERE CARTACEI SI POSSONO AVERE ANCHE IN FORMATO DIGITALE CIOE' DETTI PDF APERTI.
IL PDF APERTO VUOL DIRE CHE E' UN PDF IN CUI SI PUO' COPIARE INCOLLARE ALCUNE PARTI.
- USANDO PROGRAMMI GRATUITI O A PAGAMENTO SINTESI CHE SI DEVONO SCARICARE. IL RAGAZZO POTRA' STUDIARE ASCOLTANDO DAL PC IL TESTO DEL LIBRO (QUI PROGRAMMI DI SINTESI SINTESI GRATUITE LEGGIXME O BALABOLKA O DSPEECH )
- SI PUO' SOTTOLINEARE ALCUNE RIGHE DEL PDF.
- SI PUO' CREARE RIASSUNTI.
- SERVE PER RENDERE AUTONOMI I RAGAZZI CON DSA.
E' UTILE AVERE SIA LIBRO CARTACEO SIA QUELLO DIGITALE.
SENZA IL CARTACEO NON E' POSSIBILE AVERE IL DIGITALE.
COME OTTENERE LIBRI DIGITALI PDF?
OGNI LIBRO CARTACEO HA UN CODICE ISBN DI 13 CIFRE.
PER ESSERE SICURI DI OTTENERE STESSO LIBRO DOVETE SEMPRE FAR RIFERIMENTO A QUEL CODICE.
1) UN MODO GRATUITO E' TRAMITE https://www.seleggo.org/ (DOVETE CONTROLLARE SE CI SONO I VS. LIBRI)
2) OPPURE FARE FOTO DEI LIBRI. LO TROVI SOTTO DOPO SPIEGAZIONE SOCI AID ECC.
3) ESSERE SOCI AID ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA.
ESSERE SOCI E' UNA QUOTA CHE VA PAGATA OGNI ANNO DI 40 EURO. SE RAGAZZO MAGGIORENNE SI PAGA 25 EURO
QUI COME DIVENTARE SOCI SOCIO AID
RICORDO CHE ESSERE SOCI AVETE ALCUNE COSE CHE POTETE ANCHE PRETENDERE OGNI SEDE AID DEVE AIUTARVI SE SIETE IN DIFFICOLTA' CON SCUOLA. AVETE SCONTI CON ALCUNI PROGRAMMI A PAGAMENTO. CORSI VARI CHE DOVRETE PAGARE CON QUOTA AGEVOLATA.
AID HA FATTO ACCORDO CON ALCUNE CASE EDITRICI.
UNA VOLTA CHE SI E' SOCI COME PROCEDERE PER LIBRI DIGITALI?
DOVETE ANDARE SITO https://www.libroaid.it/
QUI VIDEO CLICCATE. CHE SPIEGA COME SI RICHIEDONO E COME ARRIVANO.
2) NON POSSO PERMETTERMI PAGARE QUOTA COME POSSO AVERE LIBRI DIGITALI?
POTETE FARE DUE COSE:
1 O CONTATTARE VOI DIRETTAMENTE CASA EDITRICE TRAMITE MAIL ALLEGANDO DIAGNOSI E CHIEDENDO PDF APERTO. FACENDO RIFERIMENTO ALLA LEGGE STANCA
2 SE CASA EDITRICE NON VUOLE ASSOLUTAMENTE FORNIRLO NEMMENO INDICANDO CHE ESISTE LA LEGGE STANCA /2004 Stanca (la cosiddetta “Legge Stanca”) che sancisce l'obbligo dell'accessibilità per il “materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado”, se ne deduce un'estensione di tale obbligo ai libri di testo digitali, tout court.
3. ORMAI ESISTONO SOFTWARE GRATUITI CHE FACENDO FOTO DEL LIBRO SI SALVA IN PDF O FILE TESTO E COSI' POTRETE USARE PROGRAMMI DI SINTESI.
UN MODO E' QUESTO COME LE FOTOCOPIE SPIEGAZIONE E CHE SOFTWARE USARE
OPPURE CON GOOGLE LENS QUI VIDEO QUI VIDEO
sabato 1 maggio 2021
INVALSI 2021 NUOVE DATE DECISE IL 30 APRILE 2021 PER SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA PRIMO GRADO E QUINTA SECONDARIA SECONDO GRADO
SCUOLA PRIMARIA
- II primaria (prova cartacea)
- Italiano: giovedì 6 maggio 2021
- Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021
- Matematica: mercoledì 12 maggio 2021
- V primaria (prova cartacea)
- Inglese: mercoledì 5 maggio 2021
- Italiano: giovedì 6 maggio 2021
- Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO TERZE MEDIE Le prove INVALSI devono essere somministrate solo ed esclusivamente a scuola in presenza di un docente somministratore
- III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT)
- Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 10 aprile 2021 le Classi Campione non possono svolgere prove)
oppure la scuola sceglie tra una delle seguenti finestre:
lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 aprile 2021
lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 aprile 2021 - Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 21 maggio 2021
Nei casi di necessità la chiusura della finestra di somministrazione potrà essere prorogata sino al termine delle lezioni.
- Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021
- II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT): Prova sospesa.
SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 5 SUPERIORE- V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)
- Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 marzo 2021
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti oppure tra una delle seguenti finestre:
lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 marzo 2021
lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 marzo 2021
lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 marzo 2021
mercoledì 14, giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 aprile 2021
lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30 aprile 2021 - Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 1 marzo 2021 a
mercoledì 21 aprile 2021venerdì 21 maggio 2021
Nei casi di necessità la chiusura della finestra di somministrazione potrà essere prorogata sino al termine delle lezioni. - https://www.invalsiopen.it/date-prove-invalsi-2021/
- Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 marzo 2021
- III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT)
INVALSI 2021 SECONDA SUPERIORE ANNULLATE COME DA ORDINANZA N. 132 19 APRILE 2021
ATTENZIONE SOLO PER CHI E' IN SECONDA SUPERIORE SONO STATE ANNUALLATE
Vi inserisco qui l'ordinanza
miur ordinanza n. 132 del 19 aprile 2021
La classificazione del MIUR per i BES
Il quadro normativo è stato meglio definito con la Legge n. 170/2010 sulle Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e con la successiva Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sugli Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.
Il MIUR ha identificato diverse tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali e li ha suddivisi in tre categorie:
- Alunni con disabilità, che viene certificata ai sensi della Legge n. 104/1992
- Alunni con disturbi evolutivi specifici, divisi in
- DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che vengono certificati ai sensi della Legge n. 170/2010
- altri disturbi evolutivi: Deficit del Linguaggio; Deficit delle Abilità Non Verbali; Deficit della Coordinazione Motoria o disprassia; l’ADHD – Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività; Funzionamento Intellettivo Limite o borderline; Disturbo dello Spettro Autistico lieve; Disturbi d’Ansia; Disturbi dell’Umore; Disturbo Oppositivo/Provocatorio
- Alunni con svantaggio socio-economico, culturale, linguistico o con disagio comportamentale/relazionale.
Come funziona per le Prove INVALSI?
La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle delle Prove INVALSI per gli studenti con BES è il D.Lgs. 62/2017, che prevede però delle eccezioni solo per gli studenti con certificazioni riconosciute ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010.
Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative, gli studenti con:
- disabilità certificata
- certificazione di DSA
Svolgono le Prove nella modalità canonica gli alunni con:
- altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA. Alcuni di questi disturbi si presentano spesso in comorbilità con disabilità o DSA: in questi casi, in presenza di una certificazione si possono avere misure compensative o dispensative
- svantaggio socio-economico, culturale, linguistico
- disagio comportamentale/relazionale
Le eccezioni consistono nell’esonerare lo studente dallo svolgimento di una o più Prove (misure dispensative) o nel fornirgli tempo aggiuntivo e degli strumenti che ne facilitino lo svolgimento (misure compensative), in base a quanto è previsto nel suo PDP – Piano Didattico Personalizzato o nel suo PEI – Piano Educativo Personalizzato.
Le Prove INVALSI per i BES con disabilità certificata
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato.
In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.
Nel caso il PEI lo preveda l’alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative:
- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice e/o dizionario
- ingrandimento
- adattamento prova per alunni sordi
- Braille – per Italiano e Matematica
Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure dispensative:
- esonero da una o più Prove INVALSI
- esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese
Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione.
Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate non ricevono la descrizione dei livelli di apprendimento al termine del primo e del secondo ciclo di studi da parte dell’INVALSI.
Le Prove INVALSI per gli alunni con certificazione di DSA
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.
In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l’ausilio di misure compensative quali:
- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- dizionario e/o calcolatrice
- donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall’insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera Prova nazionale.
Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.
domenica 18 aprile 2021
13° EDIZIONE VACANZA STUDIO INGLESE IN ITALIA AD CASCIA DAL 17 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2021 PER STUDENTI DAI 13 ANNI AI 17 ANNI PROF.SSA PAOLA FANTONI E TRINITY
Quest'anno la vacanza studio inglese sarà organizzata in Italia, per via dei problemi causati dal virus covid.
Sarà di due settimane presso un hotel ad Cascia Perugia. Dal 17 luglio al 1 agosto 2021
Organizzato dalla prof.ssa Paola Fantoni docente lingue straniere e referente dsa.
Avvertiamo che il 22 aprile 2021 ci sarà la presentazione su piattaforma Meet. due incontri uno alle 18,00 e uno alle 21,00
Inviare mail a: paolafan@libero.it
Tutti possono partecipare e poi decidere se prenotarsi e far partecipare i propri ragazzi.
venerdì 2 aprile 2021
NOTA N. 7116 DEL 2 APRILE 2021 CURRICULUM STUDENTE INDICAZIONI PER CHI E' IN QUINTA SUPERIORE
il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data odierna, venerdì 2 aprile 2021, la Nota avente come oggetto: ‘Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione – indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente’.
Nota N. 7116 del 2 aprile su Maturità 2021, indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente
Come anticipato dalla Nota DGOSV prot. 15598 del 2 settembre 2020, di trasmissione del D.M. 6 agosto 2020, n. 88, con il Curriculum dello studente si introduce nel secondo ciclo di istruzione, a partire dal corrente anno scolastico, un documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente.
Il Curriculum è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi candidati interni o esterni. Con la presente Nota, come anticipato nelle premesse dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021, recante Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, si intendono fornire indicazioni operative di massima relative alla predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente, in maniera distinta per tutti i soggetti coinvolti. Vengono altresì fornite indicazioni in merito al rilascio del Supplemento Europass al certificato.
Soggetti coinvolti e sito Web di riferimento
L’introduzione del Curriculum dello studente coinvolge nello specifico:
• le scuole, che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, possono apportare eventuali integrazioni e provvedono al consolidamento del Curriculum;
• gli studenti candidati all’esame di Stato, che arricchiscono il Curriculum con informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni;
• le Commissioni d’esame, che prendono visione del Curriculum nel corso dell’esame di Stato e ne tengono conto durante lo svolgimento del colloquio.
Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli studenti nella definizione del Curriculum dello Studente è il sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it, in cui sono rinvenibili specifici e dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza.
Indicazioni per le scuole
Le azioni di competenza delle segreterie scolastiche consistono essenzialmente nell’abilitazione alle funzioni di docenti/studenti e nel consolidamento del Curriculum, da effettuare prima e dopo l’esame di Stato.
a) Abilitazione docenti/studenti
Nella sezione “Curriculum dello studente” all’interno dell’area SIDI “Alunni-Gestione Alunni” le segreterie scolastiche hanno a disposizione la voce “Abilitazione” per abilitare docenti e studenti all’accesso alle funzioni loro dedicate. Una volta abilitati, dal sito curriculumstudente.istruzione.it i docenti possono accedere, con le proprie credenziali di accesso all’area riservata del Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” e visualizzare il Curriculum degli studenti delle proprie classi. Viene demandata alle singole istituzioni scolastiche la scelta dei docenti da abilitare; ad ogni modo, tenendo presenti le indicazioni dell’O.M. 53/2021, si ritiene opportuno che l’abilitazione sia estesa ai commissari d’esame, in particolare ai docenti di riferimento appositamente indicati per accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato.
b) Consolidamento pre-esame
Il consolidamento pre-esame ha la funzione di mettere a disposizione delle Commissioni d’esame il Curriculum dello studente in tutte le parti già compilate, per la sua valorizzazione nel colloquio d’esame. È possibile effettuare un consolidamento massivo delle informazioni precompilate presenti nelle prime due parti del Curriculum (“Istruzione e formazione” e “Certificazioni”) degli studenti di ogni classe. Ad ogni modo, si suggerisce di effettuare previamente una verifica della completezza dei dati precaricati, per procedere eventualmente all’integrazione dei dati mancanti o incompleti intervenendo direttamente nei sistemi informativi che alimentano il Curriculum.
Il consolidamento pre-esame deve essere effettuato dopo lo svolgimento delle operazioni propedeutiche all’esame di Stato riguardanti la presentazione dei candidati (nelle modalità che saranno indicate dalla consueta Nota della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica) e prima dell’insediamento delle Commissioni d’esame. In tal modo, vengono inserite nel Curriculum le informazioni relative al credito scolastico.
c) Consolidamento post-esame
Concluso l’esame di Stato, quando è disponibile il numero identificativo del diploma rilasciato, le scuole devono consolidare definitivamente il Curriculum dello studente, arricchito anche con le informazioni inerenti all’esito conseguito. A seguito del consolidamento post-esame il Curriculum viene messo a disposizione degli studenti nella sua versione definitiva all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”, senza alcun’altra azione a carico delle segreterie. Assieme al diploma e al Curriculum dello studente, le istituzioni scolastiche rilasciano, ai sensi della normativa U.E., anche il Supplemento Europass al certificato, anch’esso collegato in maniera univoca al diploma tramite il riferimento al numero identificativo di quest’ultimo e contenente informazioni in parte già presenti nella sezione “Titolo di studio” del Curriculum. In un’ottica di significativa semplificazione del lavoro delle segreterie scolastiche e di dematerializzazione, a seguito dell’operazione appena descritta di consolidamento post-esame del Curriculum anche il Supplemento Europass al certificato è reso direttamente disponibile agli studenti all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”, senza più la necessità di procedere, come negli anni precedenti, alla stampa e alla consegna del documento assieme al diploma.
Indicazioni per gli studenti candidati all’esame
Una volta abilitati dalle segreterie, dal sito curriculumstudente.istruzione.it gli studenti accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum. È di loro competenza in particolare la compilazione della parte terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame.
Indicazioni per le Commissioni d’Esame
A seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, il Curriculum viene messo a disposizione dei commissari d’esame tramite l’applicativo “Commissione web” oppure, nel caso la Commissione sia impossibilitata ad avvalersi di tale applicativo, in formato digitale nelle modalità che la segreteria scolastica abbia ritenuto più opportune. Nel corso della riunione preliminare ogni sottocommissione prende in esame, tra i vari atti e documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio” (O.M. 53/2021, art. 16, c. 6), in cui è incluso il Curriculum dello studente, e definisce le modalità di conduzione del colloquio (O.M. 53/2021, art. 16, c. 8), in cui “tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente” (O.M. 53/2021, art. 17, c. 4). Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi (O.M. 53/2021, art. 17, c. 3).
martedì 9 marzo 2021
INVALSI 2021 AGGIUNTO NUOVE DATE. USCITA COMUNICAZIONE 8 MARZO 2021
Salve vogliamo avvertirvi che il sito INVALSI ha comunicato l'aggiunta di alcune date in più per svolgere le prove.
Rimetto indicazioni per DSA, BES ecc.
La classificazione del MIUR per i BES
Il quadro normativo è stato meglio definito con la Legge n. 170/2010 sulle Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e con la successiva Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sugli Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.
Il MIUR ha identificato diverse tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali e li ha suddivisi in tre categorie:
- Alunni con disabilità, che viene certificata ai sensi della Legge n. 104/1992
- Alunni con disturbi evolutivi specifici, divisi in
- DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che vengono certificati ai sensi della Legge n. 170/2010
- altri disturbi evolutivi: Deficit del Linguaggio; Deficit delle Abilità Non Verbali; Deficit della Coordinazione Motoria o disprassia; l’ADHD – Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività; Funzionamento Intellettivo Limite o borderline; Disturbo dello Spettro Autistico lieve; Disturbi d’Ansia; Disturbi dell’Umore; Disturbo Oppositivo/Provocatorio
- Alunni con svantaggio socio-economico, culturale, linguistico o con disagio comportamentale/relazionale.
Come funziona per le Prove INVALSI?
La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle delle Prove INVALSI per gli studenti con BES è il D.Lgs. 62/2017, che prevede però delle eccezioni solo per gli studenti con certificazioni riconosciute ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010.
Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative, gli studenti con:
- disabilità certificata
- certificazione di DSA
Svolgono le Prove nella modalità canonica gli alunni con:
- altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA. Alcuni di questi disturbi si presentano spesso in comorbilità con disabilità o DSA: in questi casi, in presenza di una certificazione si possono avere misure compensative o dispensative
- svantaggio socio-economico, culturale, linguistico
- disagio comportamentale/relazionale
Le eccezioni consistono nell’esonerare lo studente dallo svolgimento di una o più Prove (misure dispensative) o nel fornirgli tempo aggiuntivo e degli strumenti che ne facilitino lo svolgimento (misure compensative), in base a quanto è previsto nel suo PDP – Piano Didattico Personalizzato o nel suo PEI – Piano Educativo Personalizzato.
Le Prove INVALSI per i BES con disabilità certificata
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato.
In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.
Nel caso il PEI lo preveda l’alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative:
- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice e/o dizionario
- ingrandimento
- adattamento prova per alunni sordi
- Braille – per Italiano e Matematica
Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure dispensative:
- esonero da una o più Prove INVALSI
- esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese
Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione.
Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate non ricevono la descrizione dei livelli di apprendimento al termine del primo e del secondo ciclo di studi da parte dell’INVALSI.
Le Prove INVALSI per gli alunni con certificazione di DSA
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.
In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l’ausilio di misure compensative quali:
- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- dizionario e/o calcolatrice
- donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall’insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera Prova nazionale.
Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.
giovedì 4 marzo 2021
ORDINANZA N. 53 DEL 03.03.2021 ESAME STATO PER 5 SUPERIORE ANNO 2020 -2021 ATTENZIONE A TUTTO. ART. 20 DISABILI E ART.21 PER DSA E BES
Esami del secondo ciclo
La sessione d’Esame avrà inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30.
L’Esame prevede un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe entro il prossimo 30 aprile.
L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 maggio.
Ci sarà dunque un mese per poterlo sviluppare.
Ciascuna studentessa e ciascuno studente avrà il tempo di curarlo approfonditamente grazie anche al supporto di un docente che accompagnerà questo percorso, aiutando ciascun candidato a valorizzare quanto appreso.
L’elaborato sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente.
L’elaborato potrà avere forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto.
Le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi sono state pubblicate oggi insieme alle ordinanze.
Ci saranno, ad esempio,
Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca per il Liceo classico,
Matematica e Fisica per il Liceo scientifico,
Lingua e cultura straniera 1 e Lingua e cultura straniera 3 per il liceo linguistico.
Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane,
Dopo la discussione dell’elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana,
con l’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.
Ci sarà spazio per l’esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).
Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica.
La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti.
Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali.
Il numero di candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a 5 per giornata; l’ordine di convocazione dei candidati sarà secondo la lettera alfabetica stabilita in base al sorteggio dalle singole commissioni.
L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe.
La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso, e saranno le istituzioni scolastiche a stabilire eventuali deroghe al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario individuale. Si deroga anche al monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che non rappresenta, anch’esso, un requisito di accesso. La commissione sarà interna, con il Presidente esterno.
L’Ordinanza sul secondo ciclo fa riferimento anche alle regole per i candidati esterni, che svolgeranno la prova preliminare nel mese di maggio, e comunque non oltre il termine delle lezioni, per poter accedere all’Esame di giugno. Per i candidati esterni, sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati.
ATTENZIONE A QUESTI ARTICOLI:
Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)
1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.
5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.
Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe. 6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.
CREDITI SCOLASTICI
Articolo 11 (Credito scolastico)
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
5. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato A alla presente ordinanza;
b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti;
c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato;
d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta;
e) in Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub i., ammessi all’esame di Stato, è effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni.
Il credito scolastico per le classi terza e quarta è calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, rispettivamente in base al punteggio del titolo di Qualifica e del titolo di Diploma professionale.
Il credito scolastico per la classe quinta è calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella C di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4 e sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso; QUI GRIGLIA DEL CREDITO SCOLASTICO
Articolo 12 (Commissioni d’esame)
Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
Articolo 20 (Esame dei candidati con disabilità)
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo
. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182..
Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.
Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.
5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B
6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 .
8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
Articolo 21 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame.
Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B. 4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.