Svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2023/2024. ORDINANZA N. 55 DEL 22 MARZO 2024
17 GIUGNO 2024 ORE 8,30 INCONTRO PRESIDENTE ESTERNO 3
COMMISSARI ESTERNI 3 COMMISSARI INTERNI.
17 GIUGNO 2024 ORE 8,30 INCONTRO Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono
in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione. . Il presidente,
durante la riunione plenaria, sentiti i componenti ciascuna commissione/classe,
individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle stesse
determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna
commissione/classe e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due
commissioni/classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra
candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati
medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono
il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate
esigenze organizzative.
Nella seduta
preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la commissione/classe
prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la
documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina:
a) l’elenco
dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi
al fine dello svolgimento del colloquio;
b) le
domande di ammissione all’esame dei candidati interni che chiedono di usufruire
dell’abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli
esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti
la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché
l’attestazione in cui si indichi l’assenza di giudizi di non ammissione alla
classe successiva nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico
attribuito;
c) le domande
di ammissione all’esame dei candidati esterni e la documentazione relativa
all’esito dell’esame preliminare e al credito scolastico conseguito;
d) la copia
dei verbali delle operazioni di cui all’art. 11, relative all’attribuzione e
alla motivazione del credito scolastico;
e) il documento del consiglio di classe di cui all’art. 10 (trovate dopo,
si riferisce al documento riservato che dovrà essere effettuato dal consiglio
classe entro 15 maggio 2024;
f) il
documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con
disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’art. 24, in particolare individuando
gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove
differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d. lgs.
62/2017;
g)
l’eventuale documentazione relativa ai
candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l’esame con
le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 13, del d.
lgs. 62/2017;
h) per le
classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con
riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di
sperimentazione;
i) l’eventuale
dettagliata relazione per le classi o per gli studenti che hanno partecipato ai
percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del titolo
conclusivo dell’Istruzione secondaria di secondo grado
RIUNIONE PRELIMINARE
a) i
criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;
b) le modalità
di conduzione del colloquio;
c) i criteri
per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di
cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di
almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno
a cinquanta punti;
d) i criteri
per l’attribuzione della lode. 10. Tutte le deliberazioni sono debitamente
motivate e verbalizzate.
L’esame di Stato torna così alla normalità,
secondo quanto previsto dal DLgs. 62/2017. Gli effetti della pandemia di Covid,
particolarmente gravosi per la scuola e per i giovani, hanno comportato la
necessità di modificare le modalità di svolgimento delle prove negli ultimi
anni. Ora a fare ancora eccezione saranno i PCTO (Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento), che non sono requisito di ammissione all’esame
ma potranno essere oggetto del colloquio, se svolti. L’effettuazione delle prove
INVALSI (che non concorrono alla valutazione) è invece requisito per
l’ammissione.
“L’esame di Stato – dichiara Giuseppe Valditara,
Ministro dell’Istruzione e del Merito – è un momento importante nella vita di
ogni studente. Si tratta di un passaggio simbolico fondamentale nel percorso di
crescita di ciascuno, oltre a costituire il momento finale dell’intera
esperienza scolastica, chiudendo un ciclo iniziato con la scuola primaria.
L’esame di Stato non si limita a verificare le conoscenze, le abilità e le
competenze sviluppate dagli studenti ma ne valorizza il percorso formativo e la
crescita personale. A tutte le studentesse e gli studenti che si preparano a
questo importante momento – conclude il Ministro – voglio assicurare che ho ben
presente le tante difficoltà che sono stati costretti ad affrontare negli
ultimi anni a causa dell’epidemia. In virtù di questo, nella scelta delle prove
scritte e nello svolgimento del colloquio d’esame si terrà conto
dell’eccezionalità del percorso scolastico affrontato nel triennio,
valorizzando l’effettivo processo di apprendimento. Invito pertanto tutti gli
studenti a vivere questo passaggio in maniera serena, consapevoli del loro
impegno e degli sforzi fatti”.
REQUISITO AMMISSIONE ESAME
Nel corso degli scrutini finali, il Consiglio di
classe decide l’ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato, verificando
la presenza dei seguenti requisiti:
- il voto delle singole discipline non deve
essere inferiore a 6/10 (secondo il decreto legislativo 62 del 13 aprile
2017, "nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina
o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con
adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo
ciclo")
- il voto in condotta non deve essere
inferiore a 6/10
- la frequenza per almeno tre quarti del monte
ore annuale personalizzato
- la partecipazione alle prove Invalsi 2024.
Una specifica norma di legge ha fatto venir meno, per
l’anno in corso, il requisito dello svolgimento delle attività PCTO (percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento) per essere ammessi
all’Esame di Stato
Le prove Invalsi
Le prove Invalsi di quinta superiore per i candidati
interni si svolgono dal 1° al 27 marzo 2024.
Ogni scuola sceglie in autonomia il proprio calendario. Tre le prove previste:
italiano, matematica e inglese.
Curriculum dello studente, cosa e quando
All’interno della piattaforma Curriculum dello
studente, i candidati possono visualizzare - nella prima e seconda parte - le
informazioni sul loro percorso di studi. Possono inserire nel Curriculum sia
informazioni sulle certificazioni conseguite sia soprattutto le eventuali
attività extra scolastiche. Ciò permette di dare evidenza alle esperienze più
significative, soprattutto quelle che possono essere richiamate nello
svolgimento del colloquio.
È possibile compilare il Curriculum fino al consolidamento pre-esame da parte
della segreteria.
I candidati esterni lo compilano prima di sostenere l’esame preliminare; il
loro Curriculum viene consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione
all’esame.
Per accedere alla piattaforma i candidati devono effettuare un accesso all’area
riservata del Ministero, quindi devono essere abilitati dalle segreterie.
L’accesso all’area riservata è possibile tramite SPID o tramite le credenziali
di accesso ottenibili attraverso la procedura di registrazione (con inserimento
di codice fiscale, dati anagrafici e indirizzo di posta istituzionale o
personale).
LE NOVITÀ
1 PROVA SCRITTA 19 GIUGNO 2024 ORE 8,30
DURATA 6 ORE
2 PROVA
SCRITTA 20 GIUGNO 2024 ORE 8,30
terza solo per alcuni indirizzi, tra cui Esabac,
Esabac Techno, licei internazionali saranno a carattere nazionale, a
eccezione degli istituti Professionali di nuovo ordinamento.
SECONDA PROVA SCRITTA PER ISTITUTI PROFESSIONALI DI
NUOVO ORDINAMENTO
Tra le novità va annoverata l’introduzione della seconda prova scritta
per gli Istituti Professionali di nuovo ordinamento (come da Decreto
Legislativo 61/2017). Si tratterà di un’unica prova integrata che non verterà
su discipline scolastiche ma sulle attività svolte durante il percorso di
studi. Nel dettaglio, le commissioni declineranno le indicazioni ministeriali sulla
base del percorso formativo effettivamente svolto e dei programmi degli
istituti, in un’ottica di personalizzazione, partendo da una cornice nazionale
generale di riferimento e dalla tipologia di prova individuata e trasmessa dal
Ministero alle scuole, tramite plico telematico, il martedì precedente il
giorno di svolgimento della prova.
OGNI PROVA SCRITTA VALE MASSIMO 20 PUNTI
PER DSA. LA CORREZIONE PROVE SCRITTE Il
punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i
candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali
sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con
disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso
didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione
scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni
classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro
elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due
giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui.
Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
IL COLLOQUIO
Il colloquio si svolge a partire
dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla
commissione/classe, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle
Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito
da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è
predisposto e assegnato dalla commissione/classe ai sensi del comma 5.
Il
colloquio riguarda anche l’insegnamento trasversale dell’educazione
civica.
Si tratta di un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare:
la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti
tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale
dello studente.
Prenderà il via da uno spunto iniziale scelto dalla commissione.
È la fase dell’esame in cui valorizzare il percorso formativo e di crescita, le
competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare, in una
prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina.
Questi ultimi saranno indicati nel documento del Consiglio di Classe di
ciascuno studente.
Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una
breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza PCTO (percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento) svolta nel percorso degli
studi.
Nella parte del colloquio dedicata ai PCTO (percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento), lo studente può evidenziare il
significato di tale esperienza in chiave orientativa e, quindi, può collegarla
con le proprie scelte future (sia che comportino la prosecuzione degli studi
sia che prevedano l’inserimento nel mondo del lavoro).
La commissione tiene conto delle informazioni inserite nel Curriculum
dello studente: da qui emergono, infatti, le esperienze
formative del candidato nella scuola e nei vari contesti non formali e
informali.
Griglia valutazione CLICCA QUI PER VEDERE
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di
apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
20 del d. lgs. 62/2017. 8.
Nei percorsi
di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo
le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:
a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito
nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di
unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a
richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del
colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione/classe propone al
candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare
testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione
dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal
suddetto percorso di studio personalizzato;
b) per i
candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio
culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale,
quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura
biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.
Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in
centesimi così suddivisi:
- massimo 40 punti per il
credito scolastico
- massimo 20 punti per il
primo scritto
- massimo 20 punti per il
secondo scritto
- massimo 20 punti per il
colloquio.
La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus”
per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti si otterrà
il voto finale dell’Esame.
Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode). Il
punteggio minimo per superare l’esame è 60/100.
ARTICOLO 24 ESAMI PER CANDIDATI CON DISABILITA'
1. Gli
studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto
dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove
d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto
previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
2. Ai sensi
dell’art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base
della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività
svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e
la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli
interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo
individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.
3. Le prove
d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di
studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta
menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
4. Per la
predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la commissione/classe può
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo
studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali
altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal
presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del
consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.
5. I testi
della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in
codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non
vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono
richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può
provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico,
mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche
l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso
dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in
conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita
funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione
interlinea.
6. Per le
prove scritte per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in
casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla
Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’USR di riferimento, un apposito
Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso
l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente
comunicate.
7. La
commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle
prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi
nell’effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un
maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli
esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della
disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di
svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo
svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni. Il colloquio
dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione
sottopone i materiali di cui all’art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con
il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.
8. Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di
valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale
di cui all’allegato A.
9. Agli
studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla
commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui
al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o
che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito
formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio
complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in
automatico con l’utilizzo dell’applicativo "Commissione web" o, in
alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione
delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non
nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro
elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
10. Agli
studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un
percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a
sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di
scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito
scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo
scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 11.
ARTICOLO 25 ESAME PER CANDIDATI CON DSA E BES
1. Gli studenti con disturbo specifico di
apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono
ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico
personalizzato (PDP).
2. La commissione/classe, sulla base del PDP e di
tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le
modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli
strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi
più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte.
I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove
scritte registrati in formato “mp3”.
Per la piena comprensione del testo delle prove
scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal
capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di
individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte.
Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale,
la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto
informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di
Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il
diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel
diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP
le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della
prova orale di cui all’allegato A.
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi
dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso
didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e
straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con
l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo
svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove
differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a
quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito
formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per
detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è
indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della
classe di riferimento.
5. Per i candidati con certificazione di DSA che,
ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un
percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte
ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua
straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati
medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La
commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe,
di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova
orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova
scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché
compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle
prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti
nei precedenti articoli.
Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame
di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non
viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni
educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il
consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l’eventuale piano
didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura
dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti
compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano
ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la
validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo
l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma
conclusivo del secondo ciclo di istruzione
ART. 10 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE.
1. Entro il 15
maggio 2024 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del
d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione
adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento
dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di
valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il
documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità
con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua
straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Per le classi o gli studenti
che hanno partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello, per il
conseguimento del titolo conclusivo dell’istruzione secondaria di secondo
grado, il documento contiene dettagliata relazione al fine di informare la
commissione sulla peculiarità di tali percorsi.
2. Nella
redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota
21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e
certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate
durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti
svolti nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica, nonché alla
partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. Prima dell’elaborazione
del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e
quella dei genitori.
3. Per le
classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi,
il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione
relativa ai gruppi componenti.
4. Il
documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line
dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del
documento nell’espletamento del colloquio.
5. Nella
Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub
i., il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai
contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo,
nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi
raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal
consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono
assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione
documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura
complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati
si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle
articolazioni in cui si suddivide la classe.
6. Nelle
Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe,
predisposto direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in
particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del
percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e
agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze
e capacità, con specifico riferimento al colloquio.
PER CHI VUOLE LEGGERE ORDINANZA CLICCA QUI ORDINANZA N. 55 DEL 22 MARZO 2024