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ORDINANZA N. 45 DEL 9 MARZO 2023.
svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023. La sessione dell’esame di Stato avrà inizio il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8.30, con la prima prova scritta.
PRESIDENTE ESTERNO 3 COMMISSARI ESTERNI 3 COMMISSARI INTERNI.
19 GIUGNO 2023 ORE 8,30 INCONTRO Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione. . Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti ciascuna commissione/classe, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle stesse determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna commissione/classe e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due commissioni/classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative.
Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la commissione/classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina:
a) l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;
b) le domande di ammissione all’esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell’abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l’attestazione in cui si indichi l’assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
c) le domande di ammissione all’esame dei candidati esterni e la documentazione relativa all’esito dell’esame preliminare e al credito scolastico conseguito;
d) la copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 11, relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
e) il documento del consiglio di classe di cui all’art. 10 (trovate dopo, si riferisce al documento riservato che dovra essere effettuato dal consiglio classe entro 15 maggio 2023;
f) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’art. 24, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017;
g) l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017;
h) per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione;
i) l’eventuale dettagliata relazione per le classi o per gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del titolo conclusivo dell’Istruzione secondaria di secondo grado
RIUNIONE PRELIMINARE
a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;
b) le modalità di conduzione del colloquio;
c) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti;
d) i criteri per l’attribuzione della lode. 10. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.
L’esame di Stato torna così alla normalità, secondo quanto previsto dal DLgs. 62/2017. Gli effetti della pandemia di Covid, particolarmente gravosi per la scuola e per i giovani, hanno comportato la necessità di modificare le modalità di svolgimento delle prove negli ultimi anni. Ora a fare ancora eccezione saranno i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che non sono requisito di ammissione all’esame ma potranno essere oggetto del colloquio, se svolti. L’effettuazione delle prove INVALSI (che non concorrono alla valutazione) è invece requisito per l’ammissione.
“L’esame di Stato – dichiara Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito – è un momento importante nella vita di ogni studente. Si tratta di un passaggio simbolico fondamentale nel percorso di crescita di ciascuno, oltre a costituire il momento finale dell’intera esperienza scolastica, chiudendo un ciclo iniziato con la scuola primaria. L’esame di Stato non si limita a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate dagli studenti ma ne valorizza il percorso formativo e la crescita personale. A tutte le studentesse e gli studenti che si preparano a questo importante momento – conclude il Ministro – voglio assicurare che ho ben presente le tante difficoltà che sono stati costretti ad affrontare negli ultimi anni a causa dell’epidemia. In virtù di questo, nella scelta delle prove scritte e nello svolgimento del colloquio d’esame si terrà conto dell’eccezionalità del percorso scolastico affrontato nel triennio, valorizzando l’effettivo processo di apprendimento. Invito pertanto tutti gli studenti a vivere questo passaggio in maniera serena, consapevoli del loro impegno e degli sforzi fatti”.
REQUISITO AMMISSIONE ESAME
Una specifica norma di legge ha fatto venir meno, per l’anno in corso, il requisito dello svolgimento delle attività PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) per essere ammessi all’Esame di Stato
Le prove Invalsi di quinta superiore per i candidati interni si svolgono dal 1° al 31 marzo 2023.
Ogni scuola sceglie in autonomia il proprio calendario. Tre le prove previste: italiano, matematica e inglese.
All’interno della piattaforma Curriculum dello studente, i candidati possono visualizzare - nella prima e seconda parte - le informazioni sul loro percorso di studi. Possono inserire nel Curriculum sia informazioni sulle certificazioni conseguite sia soprattutto le eventuali attività extra scolastiche. Ciò permette di dare evidenza alle esperienze più significative, soprattutto quelle che possono essere richiamate nello svolgimento del colloquio.
È possibile compilare il Curriculum fino al consolidamento pre-esame da parte della segreteria.
I candidati esterni lo compilano prima di sostenere l’esame preliminare; il loro Curriculum viene consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame.
Per accedere alla piattaforma i candidati devono effettuare un accesso all’area riservata del Ministero, quindi devono essere abilitati dalle segreterie. L’accesso all’area riservata è possibile tramite SPID o tramite le credenziali di accesso ottenibili attraverso la procedura di registrazione (con inserimento di codice fiscale, dati anagrafici e indirizzo di posta istituzionale o personale).
2 PROVA SCRITTA 22 GIUGNO 2023 ORE 8,30
terza solo per alcuni indirizzi, tra cui Esabac, Esabac Techno, licei internazionali saranno a carattere nazionale, a eccezione degli istituti Professionali di nuovo ordinamento.
SECONDA PROVA SCRITTA PER ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO
Tra le novità va annoverata l’introduzione della seconda prova scritta per gli Istituti Professionali di nuovo ordinamento (come da Decreto Legislativo 61/2017). Si tratterà di un’unica prova integrata che non verterà su discipline scolastiche ma sulle attività svolte durante il percorso di studi. Nel dettaglio, le commissioni declineranno le indicazioni ministeriali sulla base del percorso formativo effettivamente svolto e dei programmi degli istituti, in un’ottica di personalizzazione, partendo da una cornice nazionale generale di riferimento e dalla tipologia di prova individuata e trasmessa dal Ministero alle scuole, tramite plico telematico, il martedì precedente il giorno di svolgimento della prova.
OGNI PROVA SCRITTA VALE MASSIMO 20 PUNTI
PER DSA. LA CORREZIONE PROVE SCRITTE Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati
con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato,
tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché,
distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico,
cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio
dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
IL COLLOQUIO
Nel colloquio, che prenderà avvio da uno spunto iniziale (un’immagine, un breve testo, un breve video) scelto dalla Commissione, verranno valorizzati il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi saranno indicati nel documento del Consiglio di Classe - che le scuole predisporranno entro il 15 maggio - di ciascuno studente. Nella parte del colloquio dedicata alle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO o dell’apprendistato di primo livello, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica, le studentesse e gli studenti potranno illustrare il significato di tali esperienze in chiave orientativa, anche in relazione alle loro scelte future, sia che queste implichino la prosecuzione degli studi sia che prevedano l’inserimento nel mondo del lavoro. In sede d’esame saranno valorizzate le competenze di Educazione civica maturate durante il percorso scolastico.
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 8.
Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:
a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione/classe propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;
b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.
Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:
La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus” per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti si otterrà il voto finale dell’Esame.
Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l’esame è 60/100.
ARTICOLO 24 ESAMI PER CANDIDATI CON DISABILITA'
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
2. Ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.
3. Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.
5. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.
6. Per le prove scritte per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.
7. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.
8. Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
ARTICOLO 25 ESAME PER CANDIDATI CON DSA E BES
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2. La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato “mp3”.
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte.
Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli.
Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione
ART. 10 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE.
1. Entro il 15 maggio 2023 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello, per il conseguimento del titolo conclusivo dell’istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene dettagliata relazione al fine di informare la commissione sulla peculiarità di tali percorsi.
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.
5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.
6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.
PER CHI VUOLE LEGGERE ORDINANZA COMPLETA CLICCATE QUI ORDINANZA N. 45 DEL 9 MARZO 2023