Come ogni anno Miur indica quale tipo di calcolatrice gli alunni che dovranno svolgere gli scritti di matematica potranno usare
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Come ogni anno Miur indica quale tipo di calcolatrice gli alunni che dovranno svolgere gli scritti di matematica potranno usare
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Il 22 maggio scorso il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza che riconosce il pieno diritto degli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) a utilizzare, nei test d’ingresso per i corsi di laurea ad accesso programmato, tutti gli strumenti compensativi previsti dalla legge 170/2010.
L’ordinanza arriva a seguito del ricorso con cui Viola, studentessa torinese dislessica e socia AID, ha chiesto che le venissero riconosciuti, nel test d'ingresso di Medicina, gli strumenti a lei necessari per sostenere la prova, così come previsto dalla legge 170/2010, e non solo la calcolatrice non scientifica, il videoingranditore o l’affiancamento di un lettore umano, ovvero i tre strumenti indicati nel decreto che disciplina i test d’ingresso nei corsi di laurea ad accesso programmato, emesso ogni anno dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Con questa ordinanza i giudici del Consiglio di Stato hanno rovesciato il precedente pronunciamento del Tar del Lazio, secondo cui Viola avrebbe dovuto prima fare il test di accesso con i soli strumenti compensativi concessi dal decreto ministeriale e, se per caso non lo avesse superato, solo allora avrebbe potuto ricorrere.
Come evidenziato in questo articolo de “La Repubblica”, Il giudice Raffaello Sestini della settima sezione del Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso, ha fatto riferimento “alle rilevanti questioni che coinvolgono i principi dell’ordinamento concernenti l’accesso agli studi dei capaci e meritevoli” oltre al “principio di tutela della persona e delle sue potenzialità di sviluppo anche in caso di condizioni svantaggiate”. Tanto più che il decreto del Ministero “rendeva omogenea”, su tutto il territorio nazionale, la disparità di trattamento per i candidati con DSA.
Plico telematico serve per scaricare la mattina stessa degli esami scritti per gli studenti che useranno il pc (dsa bes e 104 come indicato pdp pei e nei documenti riservati
A partire dal 7 maggio 2024, i Dirigenti Scolastici e i Referenti della Sicurezza degli Uffici Territoriali possono procedere all’abilitazione, accedendo al portale SIDI e selezionando la funzione Gestione Utenze→Referenti Plico telematico.
I referenti da nominare devono aver già attivato la propria utenza accedendo all’Area Riservata (http://iam.pubblica.istruzione.it/iam-areariservata-web) secondo le modalità precedentemente descritte.
La nomina dei referenti deve essere effettuata improrogabilmente entro il 5 giugno 2024.
Per mera semplificazione, il MIM consiglia, qualora possibile, di nominare gli stessi referenti degli anni passati.
Le altre date da ricordare sono:
NOTA INFORMATIVA DEL 7 FEBBRAIO 2023 N. 4155
AMMISSIONE ESAME
In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
VOTO AMMISSIONE
Voto di ammissione In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.
Prove d’esame L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
ESAME SARA' SVOLTO ENTRO IL 30 GIUGNO.
LE PROVE SONO 3 ESAMI SCRITTI ED ESAME ORALE COLLOQUIO.
ESAMI SCRITTI:
Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:
1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento. Lo scritto sarà possibile scegliere tra:
a. testo narrativo o descrittivo
b. testo argomentativo
c. comprensione e sintesi di un testo
La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie.
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).
Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
a. problemi articolati su una o più richieste
b. quesiti a risposta aperta.
Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.
La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).
Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:
1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.
Tutte Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. : .
COLLOQUIO.
Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
VOTAZIONE FINALE
La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
Supera l’esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.
La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.
Certificazione delle competenze Ai candidati interni che superano l’esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.
Per maggiori dettagli in ordine alla calendarizzazione e alla effettuazione di tutte le attività della Commissione d’esame e delle sottocommissioni, a particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale o in istruzione domiciliare), ai candidati privatisti, alle scuole italiane all’estero, alle eventuali prove suppletive, agli adempimenti finali e alla certificazione delle competenze si fa rinvio al decreto ministeriale 741/2017, al decreto ministeriale 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.
Lo svolgimento dell’esame di Stato, specifica il brillante vademecum a firma del Dirigente Scolastico Dott.ssa Agatina Giudiceandrea, è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe (co. 6). Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma (comma 10).
Lo svolgimento dell’esame di Stato, specifica il brillante vademecum a firma del Dirigente Scolastico Dott.ssa Agatina Giudiceandrea, è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe (co. 6). Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma (comma 10).
Per gli allievi che, pur formalmente individuati come BES dal Consiglio di classe, non siano in possesso di certificazione ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.
Articolo 14 del DM 741/2017 Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
Per lo svolgimento dell’esame di Stato – specifica l’ottimo vademecum elaborato dal collegio dell’Istituto comprensivo “Casali del Manco 2” diretto, con magistrale competenza dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Agatina Giudiceandrea, vero manager e competente dirigente dello Stato – la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
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