CIAO VI COPIO LA MAIL CHE CI HANNO INVIATO QUELLI DELL'ASSOCIAZIONE "LARIBINTO" RIGUARDO ALLA LEGGE. POTETE DIVULGARLO.
Grazie all’impegno del MIUR, è stata data attuazione alla Legge 170/2010, concludendo così un percorso quasi decennale che ha visto impegnate tutte le associazioni dei familiari di alunni e studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento.
Con l’avvio del nuovo anno scolastico si potrà dunque far riferimento alle nuove norme che garantiscono il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA.
In particolare, il 12 luglio scorso sono stati emanati il Decreto Ministeriale contenente le disposizioni attuative e le Linee Guida, che definiscono le modalità didattiche nonché le misure dispensative e gli strumenti compensativi, di cui gli alunni potranno avvalersi nel corso dell’anno.
Consigliamo le famiglie di consultare la pagina web del MIUR: http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa dedicata ai Disturbi Specifici di Apprendimento, dove sono pubblicati il Decreto attuativo e le Linee Guida, oltre a progetti e a documenti di interesse scientifico e didattico sui DSA.
Nella stessa pagina web, sono inoltre reperibili gli indirizzi dei referenti regionali del MIUR sui DSA ed i recapiti delle strutture tecniche di supporto alle scuole (CTS), presenti su tutto il territorio nazionale.
Ricordiamo che, ai sensi della nuova normativa, le istituzioni scolastiche cureranno di predisporre con maggior frequenza incontri con le famiglie coinvolte, “affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa”.
Auspichiamo che il nuovo anno appena iniziato veda la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Legge, consapevoli che il successo scolastico dei nostri figli e la piena attuazione del diritto allo studio dipende dall’impegno di ciascuno e dal lavoro comune di studenti, docenti e famiglie.
lunedì 19 settembre 2011
DALL'ASSOCIAZIONE LARIBINTO COMUNICAZIONE SULLA LEGGE
martedì 6 settembre 2011
LEGGE SUI DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO: LA REGIONE LOMBARDIA EMANA LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
La legge n.170 dell'8 ottobre 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" è entrata in vigore il 2 novembre 2010. Leggi le disposizioni attuative.
SITO ORDINE PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA CLICCA QUI
mercoledì 20 luglio 2011
lunedì 28 febbraio 2011
LETTERA DI MOLTE ASSOCIAZIONI MODULO PER FIRMARE LA PETIZONE ON LINE PER AGGIUNGERE ALLA COMMISSIONE DECRETI ATTUATIVI GENITORI, INSEGNANTI ,DIRIGENTI
PER LEGGERE LA LETTERA E PER FIRMARE CLICCA QUI
UNA VOLTA COMPILATO IL MODULO E CONFERMATO VI ARRIVERA' NELLA VOSTRA EMAIL UNA LETTERA DA CLICCARE IN MODO CHE SIA CONFERMATO IL VOTO.
martedì 19 ottobre 2010
E' LEGGE N. 170 DEL 08.10.10 ENTRERA' IN VIGORE DAL 02.11.10
Nuove norme in materia di dissturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
gazzetta ufficiale n.244 del 18/10/2010
entrera' in vigore il 2 novembre 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
QUI LA LEGGE:
Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
Art. 2 - Finalita'
1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita':
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita';
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale.
Art. 3 - Diagnosi
1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita' di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficolta', la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita' non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
Art. 4 - Formazione nella scuola
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacita' di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita' didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche' misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita' dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari.
Art. 6 - Misure per i familiari
1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attivita' scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
2. Le modalita' di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7 - Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attivita' di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalita' di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 8 - Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche' alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
Art. 9 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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mercoledì 29 settembre 2010
29.09.10 0RE 15,58 APPROVATA LEGGE NAZIONALE PER LA DISLESSIA
CIAO A TUTTI.
SONO LIETA DI INFORMARVI CHE OGGI E' STATA APPROVATA LA LEGGE NAZIONALE PER LA DISLESSIA. DOPO DIECI ANNI. È FINALMENTE LEGGE DELLO STATO.
QUI L'AI
AID FORNISCE IL TESTO DI LEGGE E COMMENTO DELLA PRESIDENTE
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martedì 27 luglio 2010
600 FIRME: APPELLO PER APPROVAZIONE IMMEDIATA DELLA LEGGE SU DISLESSIA E DSA LETTERA APERTA AL SENATO DELLA REPUBBLICA
Legge su dislessia e DSA: appello per l’approvazione della legge
Dopo 10 anni di lunga attesa è stata recentemente approvata alla Camera, all’unanimità, la legge di tutela degli studenti con DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia – ora al vaglio del Senato per l’approvazione definitiva.
Per tutti i genitori di bambini e ragazzi dislessici/DSA è un importante traguardo, preannunciato dall’approvazione negli ultimi anni di numerose leggi regionali volte a colmare il vuoto legislativo nazionale. Ma non possiamo ancora esultare. Per l’approvazione definitiva il Senato deve convalidarne le numerose modifiche. E se non lo facesse? Basterebbe anche una sola virgola per rimettere tutto in discussione e riprendere il rimpallo parlamentare, anche all’infinito. Funziona così in Italia, a meno che non ci sia il traino di forti interessi economici. Ma di mezzo, in questo caso, c’è qualcosa di ben più importante, dal valore inestimabile: c’è il futuro di tanti bambini e ragazzi intelligenti che non riescono a leggere, scrivere ed operare con i numeri con la stessa naturalezza dei loro compagni. Per apprendere e mettere in campo tutte le loro capacità hanno solo bisogno di modalità didattiche diverse, capaci di bypassare le difficoltà strumentali. Spesso invece, incompresi, tacciati di stupidità e pigrizia, derisi dai compagni e lasciati ai margini, perdono ogni motivazione allo studio e scivolano nell’insuccesso scolastico che ben presto si riversa negativamente in ambito personale, sociale e relazionale.
Attendiamo quanto prima l’approvazione definitiva di questa legge che riconosce non solo la particolarità dei bisogni formativi ed educativi degli studenti dislessici/DSA, ma anche la necessità di una diagnosi precoce, il diritto all’utilizzo degli strumenti compensativi e ad una didattica flessibile mirata alle esigenze di questi ragazzi. Molti di essi, nel frattempo, sono o stanno diventando adulti, con un vissuto scolastico penalizzante, privo di adeguata tutela.
Allora invitiamo i senatori, che stanno discutendo il testo di legge, ad ascoltare le nostre storie che parlano di sofferenze, di battaglie quotidiane, di abbandoni scolastici, di traumi familiari, di vite spezzate… Venite a conoscere i nostri figli: capirete le loro reali difficoltà, la loro incredibile fatica, il loro massimo impegno…capirete quanto pesante è il carico emotivo e quanto impegno è richiesto alla famiglia per seguirli nelle attività scolastiche. E soprattutto vi stupirete nello scoprire quali incredibili risorse posseggono e quanto sono intelligenti, intuitivi, sensibili, creativi ed addirittura geniali. Vi accorgerete anche che con la comprensione delle loro difficoltà e con l’aiuto di strumenti didattici adeguati sono studenti in grado di seguire il percorso di apprendimento spesso anche meglio dei loro compagni.
Quello che i tanti genitori ora chiedono è un rapido passaggio al Senato, senza intoppi e senza riserve, nonostante i limiti e le carenze di una legge che, dopo 10 anni di discussioni, avrebbe potuto essere decisamente migliore. Ma la posta in gioco è troppo importante: è il destino di tanti bambini e ragazzi intelligenti e troppo spesso incompresi. Non lasciate che diventino adulti in un mondo a loro così crudelmente ostile. Approvate la legge, subito!
FIRMATARI Ad oggi (26/7/10) ed in soli pochissimi giorni, le firme sono già 600
(visibili su
http://www.facebook.com/topic.php?topic=18587&uid=456803020023&ref=mf -
per firmare clicca in alto a destra su “Rispondi”)
PUBBLICATO ANCHE:
SU RETE SCUOLE
CLICCA RETE SCUOLA
IL GIORNO DEL 27 LUGLIO 2010
TRIBUNA TREVISO DEL 27 LUGLIO 2010
mercoledì 9 giugno 2010
9 GIUGNO 2010 ORE 15,00 APPROVATA LEGGE NAZIONALE DISLESSIA DALLA CAMERA E ORA ASPETTIAMO IL SENATO
CIAO
FINALMENTE POSSO DARVI LA NOTIZIA DI OGGI
ORE 15,00 HANNO APPROVATO LA LEGGE NAZIONALE PER LA DISLESSIA APPROVATA ALLE ORE 15 ALLA CAMERA!!!
Ora passa in Senato, ma lì dovrebbe essere approvata rapidamente
NOTIZIA UFFICIALE ASCA CLICCA QUI
ERA ORA ASPETTIAMO L'ULTIMO PASSAGGIO PER FESTEGGIARE
QUI PER LEGGERE E SCARICARE LA LEGGE CON LE ULTIME MODIFICHE FATTEQUI PER VEDERE LA LEGGE CON LE MODIFICHE DELLA CAMERA
venerdì 30 ottobre 2009
A CHE PUNTO E' LA LEGGE NAZIONALE? ECCO IL COMUNICATO AID
AGGIORNAMENTO SUL DISEGNO DI LEGGE
Sul tema del percorso del disegno di legge sulla dislessia è necessario fare un po’ di chiarezza dato che si sono diffuse voci allarmistiche, notizie imprecise e deformate che finiscono col creare divisioni e contrapposizioni e confondere coloro, soci e non, che sono interessati ad avere al più presto una legge che tuteli efficacemente le persone con DSA.
Premessa:
Nei diversi contatti e audizioni avuti con le Commissioni Cultura del Senato e della Camera nell’attuale Legislatura, AID ha sempre sostenuto con forza che riteneva indispensabile che la legge sulla dislessia fosse emanata al più presto, anche a costo di rinunciare a qualche emendamento non sostanziale, che avrebbe rischiato di prolungarne l’iter (e che, comunque, avrebbe potuto essere proposto dopo la promulgazione della legge.)
L’iter del DDL:
Durante l’attuale legislatura la Comminissione Istruzione e Cultura del Senato ha approvato, il 19 maggio, un disegno di legge (con primi firmatari Asciutti e Franco, n. 1006-1036) che riprende sostanzialmente il testo che già era stato approvato al Senato nella precedente legislatura, con piccole modifiche in genere peggiorative . L’AID aveva avuto una audizione durante la quale sono state presentate alcune richieste di modifica, che sono state accolte verbalmente ma poi non inserite nel testo definitivo.
Questo testo (1006-10036) è stato passato alla Camera - Commissione Istruzione e Cultura, dove, come anche nel corso della legislatura precedente, erano già stati presentati diversi disegni di legge sullo stesso argomento. I vari progetti sono stati discussi congiuntamente al testo del Senato, e i due relatori principali (Ghizzoni e Barbieri) hanno manifestato l’intenzione di fare numerose modifiche al testo del Senato, al fine di migliorarlo.
Come AID abbiamo subito fatto presente la nostra priorità, cioè avere la legge approvata al più presto; nel contempo abbiamo sollecitato che le eventuali modifiche non fossero tali da generare problemi se il testo doveva ritornare al Senato, auspicando un accordo politico preliminare fra le due commissioni.
La discussione nella Commissione Cultura della Camera è stata molto vivace, poiché numerosi deputati hanno cercato di introdurre svariati emendamenti. Nel corso della discussione, anche se non ci è stata concessa nessuna audizione, siamo stati informati delle successive versioni del testo, fino a quello definitivo del 14 ottobre (n. 2459).
Questo testo dovrà ancora essere vagliato da altre Commissioni della Camera prima di ripassare al Senato (al momento è già pervenuto parere favorevole della Commissione Lavoro e della Commissione Questioni Regionali)..
Il testo è in realtà molto simile a quello del Senato, ma con alcune modifiche rilevanti; oltre alla correzione di molti errori terminologici e concettuali, le novità e differenze più importanti sono:
- la sostituzione del termine difficoltà con disturbi specifici, scientificamente più corretto:
- l’introduzione della possibilità, solamente in casi di dislessia di particolare gravità, di poter usufruire della legge 104 (come AID abbiamo sottolineato che per noi questa opportunità è rilevante, ma si può eliminare se creasse problemi per l’iter della legge),
- i provvedimenti compensativi e dispensativi sono estesi a tutti i cicli di istruzione e formazione e anche all’università;
- adeguate forme di valutazione sono garantite in tutti gli ordini di scuola, compresi i test di ammissione e gli esami universitari;
- viene istituito presso il Ministero dell’Istruzione un Comitato Tecnico con la funzione specifica di applicare i provvedimenti previsti dalla legge;
Ci sono diversi altri piccoli cambiamenti linguistici che rendono la legge generalmente più chiara, chi vuole può confrontare i due testi (n.1006-1036 del Senato e n. 2459 della Camera) facilmente scaricabili dai siti web. Come già detto sopra non manca un elemento peggiorativo perché per es. gli orari di lavoro flessibili per i familiari dei ragazzi con DSA nel testo della Camera sono stati limitati al primo ciclo (cioè fino alla 3° media inf.).
Ci pare che il testo n. 2459 licenziato dalla Camera, anche se richiede ovviamente un ulteriore passaggio al Senato, sia sicuramente più rispondente alle esigenze e richieste delle persone con DSA; ci è stato assicurato dai relatori che c’è un accordo verbale con esponenti della Commissione del Senato per accettare il nuovo testo.
Il Gruppo di lavoro AID sul DDL (Penge, Ghidoni, Lami, Sinopoli, Pacifico, Craighero)
Enrico Ghidoni
Vice-presidente Associazione Italiana Dislessia
AID -Piazza Martiri 1/2 Bologna 051 243358 www.dislessia.it www.aiditalia.org
info@dislessia.it
mercoledì 4 febbraio 2009
LEGGE REGIONALE LIGURIA HANNO BISOGNO ANCHE DI TE
Chiediamo una legge per la LIGURIA!
TI CHIEDO UN FAVORE CHE TI RUBERA' 20 SECONDI DEL TUO TEMPO: UNA FIRMA PER FAR APPROVARE UNA LEGGE A FAVORE DEI RAGAZZI.
Forse il suo problema é la dislessia.
La dislessia e' una difficolta' che riguarda la capacita' di leggere in modo corretto e fluente. Leggere e scrivere sono atti cosi' semplici e automatici che risulta difficile comprendere la fatica di un bambino dislessico.
Purtroppo in Italia la dislessia è poco conosciuta, benchè si calcoli che riguardi almeno 1.500.000 persone. la dislessia non è causata da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali o psicologici o da deficit sensoriali o neurologici.
Il bambino dislessico puo' leggere e scrivere, ma riesce a farlo solo impegnando al massimo le sue capacita e le sue energie, poiche' non puo' farlo in maniera automatica. percio' si stanca rapidamente, commette errori, rimane indietro, non impara. La difficolta' di lettura puo' essere piu' o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura, nel calcolo e, talvolta, anche in altre attivita' mentali. tuttavia questi bambini sono intelligenti e - di solito - vivaci e creativi, ma a causa di questa difficolta' vivono spesso situazioni di fortissimo disagio e frustrazione.
Oggi anche tu puoi dare una mano per alleviare le sofferenze di centinaia di migliaia di bambini e ragazzi!
Con un gesto che ti costera' solo 20 secondi del Tuo tempo.
Clicca questo link: http://www.demichelissrl.net/firma.htm
Ti troverai su una pagina con poche righe di spiegazione e un form. E' gia' tutto compilato, dovrai solo aggiungere alla mail precompilata il tuo
NOME E COGNOME - CITTA' DI RESIDENZA - DATA DEL GIORNO DI COMPILAZIONE e spedire.
In pochi istanti avrai fatto una grande cosa: DONARE UNA SPERANZA DI UN FUTURO MIGLIORE A MIGLIAIA DI BAMBINI.
Grazie per il tuo prezioso tempo!!
Alessandra Chiaretta
Coordinatrice Gruppo Docenti Referenti DSA Provincia Savona
CERCHIAMO DI AIUTARE LE VARIE REGIONI A CREARE UNA LEGGE REGIONALE FINO A QUANDO NON CI SARA' UNA LEGGE NAZIONALE.
TUTTI POSSIAMO AIUTARE LA REGIONE LIGURIA.
GRAZIE
ANNA
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