lunedì 14 marzo 2022

ESAME STATO DIPLOMA 2022 DECRETO N. 65 DEL 14 MARZO 2022

 ESAME DIPLOMA 2022.

AMMISSIONE ESAME

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c), sub i. e sub ii., sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

La sessione d’Esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano, che sarà predisposta su base nazionale.

COMMISSIONE composta: PRESIDENTE ESTERNO e dai docenti interni .

DUE PROVE SCRITTE E ORALE.

22 GIUGNO 2022 PRIMA PROVA.ITALIANO CON TRE DIVERSE TIPOLOGIE:

 sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

QUI ESEMPIO SCRITTO ITALIANO

CLICCARE QUI tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.

La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

23 GIUGNO 2022 SECONDA PROVA SCRITTA : avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Ad esempio, Lingua e cultura latina per il Liceo classicoMatematica per lo Scientifico, Economia aziendale per l’Istituto Tecnico, Settore economico, Indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, Igiene e cultura medico-sanitaria per l’Istituto Professionale, Settore Servizi, Indirizzo “Servizi socio-sanitari”

La prova è predisposta dalle singole commissioni d'esame (docenti interni) per consentire una maggiore aderenza a quanto effettivamente svolto dalla classe tenendo conto del percorso svolto dagli studenti in questi anni di pandemia.  

Entro il prossimo 22 giugno i docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che fanno parte delle commissioni d’Esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce. Lo faranno sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe.

Tra queste proposte sarà sorteggiata, il giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. Se nella scuola è presente una sola classe di un determinato indirizzo, le tre proposte di tracce saranno elaborate dalla sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina oggetto della seconda prova. 

La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

QUI LE MATERIE SECONDA PROVA:

Quanto alle materie oggetto della seconda prova, queste le discipline indicate:

Licei:

  • classico: Latino;
  • scientifico: Matematica;
  • linguistico: Lingua e cultura straniera ;
  • artistico: diverso a seconda dell’indirizzo;
  • scienze umane: scienze umane;
  • scienze umane opzione economico sociale: diritto ed economia politica;
  • liceo musicale e coreutico: teoria, analisi e composizione 

Istituti tecnici:

  • amministrazione, finanza e marketing: economia aziendale;
  • relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geo-politica;
  • meccanica, meccatronica ed energia: impianti energetici, disegno e progettazione;
  • indirizzo turistico: discipline turistiche e aziendali;
  • trasporti e logistica: logistica;
  • elettronica ed elettrotecnica: elettronica ed elettrotecnica;
  • informatica e telecomunicazioni: informatica e sistemi e reti;
  • agrario: trasformazione dei prodotti;
  • moda: ideazione e progettazione prodotti;
  • grafica e comunicazione: progettazione multimediale

Istituti professionali:

  • agricoltura: economia agraria e dello sviluppo territoriale;
  • servizi socio sanitari: igiene e cultura medico-sanitaria;
  • alberghiero/ enogastronomia: scienza e cultura dell’alimentazione;
  • accoglienza turistica: diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva;
  • servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali

ORALE COLLOQUIO: 

si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica

Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. La Commissione sarà composta da sei commissari interni e un Presidente esterno.      

Per il colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.

ENTRO 15 MAGGIO 2022 IL CONSIGLIO CLASSE ELABORERA' IL DOCUMENTO CON IL PERCORSO FORMATIVO FATTO DAGLI STUDENTI, GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI E GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI, PONENDO ATTENZIONE ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA.

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.

5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe. 

6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio


LA VALUTAZIONE FINALE:

La valutazione finale resta in centesimi. 

Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti

Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti

alla seconda prova fino a 10

al colloquio fino a 25


Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove.  

LE PROVE INVALSI,  svolte durante l'anno NON COSTITUIRANNO REQUISITO DI ACCESSO ALLE PROVE

DECRETO N. 65 DEL 14 MARZO 2022


PER CHI HA LEGGE 104

Articolo 24 (Esame dei candidati con disabilità)

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3.

 Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento del colloquio in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame orale in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 

3. Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. 

5. I testi della prima prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. 

Per i candidati ipovedenti, i testi della prima prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea. 

6. Per la prima prova scritta per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica esami di Stato via e-mail (segr.servizioisp@istruzione.it). 

7. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. 

8. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A

9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11

PER DSA 

Articolo 25 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP)

2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati “mp3”. 

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 

3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A. 

4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento. 

5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. 

La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera

PER BES

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato

Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 


ESAMI TERZA MEDIA 2022 DECRETO N. 64 DEL 14.03.2022

 Le prove scritte si svolgeranno in presenza. 

Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il loro domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata. 

   
sono previste due prove scritte,

1° di italiano e 2° una relativa alle competenze logico-matematiche

ORALE  un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica.  

La votazione finale resta in decimi

Si potrà ottenere la lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione.  

Per quanto riguarda l’ammissione all’Esame, la partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, NON SARA' REQUISITO D'ACCESSO. 

L’Esame si svolgerà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.  

PER DSA e 104  PUNTO 7 

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017

4. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017

5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

 6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

FANNO RIFERMINETO DM 741 2017 PER DSA DM741 DEL 2017 DM 741 2017 ART. 14

Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) 

l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. 

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13. 

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. 

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. 1

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. 

11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13. 

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

PER BES NESSUNA DISPENSA MA POSSO USARE STRUMENTI CHE HANNPO INSERITI NEL PDP

ART. 8  Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

CLICCA QUI PER LEGGERE ORDINANZA Registro-DecretiR.0000064.14-03-2022.pdf